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Document 52010XC1229(01)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 355 del 29.12.2010, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/27


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 355/08

Aiuto n.: XA 154/10

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Benedikt

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programom razvoja podeželja v Občini Benedikt 2010–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt (II Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2010 — 17 293 EUR

2011 — 17 293 EUR

2012 — 17 293 EUR

2013 — 17 293 EUR

Intensità massima di aiuti: Investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone,

fino al 60 % nelle zone svantaggiate e fino al 50 % nelle altre zone, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori.

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno,

fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell’azienda, purché l’investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda,

fino al 100 % delle spese aggiuntive dovute all’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % dei costi ammissibili.

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi ammissibili.

Aiuti intesi a fornire prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili sotto forma di servizi agevolati; l’aiuto non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI.

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili:

Le disposizioni comunali «Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt» prevedono misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

—   articolo 4: investimenti nelle aziende agricole,

—   costi ammissibili: la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili nonché le spese generali legate ai suddetti costi ammissibili,

—   articolo 5: conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

—   costi ammissibili: investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (elementi di interesse archeologico o storico) e investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell’azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l’investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda,

—   articolo 13: aiuti per la ricomposizione fondiaria,

—   costi ammissibili: spese legali e amministrative,

—   articolo 14: aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

—   costi ammissibili: costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto; costi di introduzione di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale; costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui sopra; costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell’assicurazione di qualità e di sistemi analoghi. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori,

—   articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo,

—   costi ammissibili: spese legate all’istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori; i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo o periodico; l’organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere; le pubblicazioni e i servizi aziendali ausiliari. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Tutti i settori dell’agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Benedikt

Čolnikov trg 5

SI-2234 Benedikt

SLOVENIJA

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201065&objava=3633

Altre informazioni: —

Župan

Milan GUMZAR

Aiuto n.: XA 164/10

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Piran

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora in ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran

Base giuridica: Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2011–2013 (poglavje IV)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2011 — 75 000 EUR

2012 — 82 000 EUR

2013 — 90 000 EUR

Intensità massima di aiuti:

1.

Aiuti a favore di investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili per investimenti nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in altre zone.

2.

Aiuti a favore di investimenti nella conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi di preparazione dei documenti relativi al progetto di ricostruzione e di ripristino di un elemento situato su un'azienda agricola che fa parte del patrimonio senza finalità produttive,

fino al 60 % (75 % nelle zone svantaggiate), dei costi di preparazione dei documenti relativi al progetto di ricostruzione di un elemento situato su un'azienda agricola che fa parte dei mezzi di produzione agricola, a condizione che detto investimento non determini un incremento della capacità produttiva dell'azienda.

3.

Aiuti a favore della ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % dei costi legali e amministrativi effettivamente sostenuti, inclusi i costi d'indagine.

4.

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi ammissibili per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della pertinente normativa comunitaria, per l'introduzione di programmi di garanzia della qualità e per la formazione dispensata alle persone che dovranno applicare tali programmi e sistemi. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi sovvenzionati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

5.

Aiuti a favore dell'assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza da parte di terzi e l'organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi e fiere nonché la partecipazione a tali eventi, pubblicazioni, cataloghi e siti web. L'aiuto è concesso sotto forma di servizi sovvenzionati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI.

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili:

La proposta di regolamento comunale «Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2011–2013» (capitolo IV) prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3), nonché del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3):

—   articolo 4: investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria,

—   articolo 5: conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

—   articolo 13: aiuti per la ricomposizione fondiaria,

—   articolo 14: aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

—   articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Piran

Tartinijev trg 2

SI-6330 Piran

SLOVENIJA

Sito web: http://www.piran.si/index.php?page=static&item=418

Altre informazioni: Il regime di aiuti XA 418/07 cesserà di essere applicabile alla data di entrata in vigore del presente regime di aiuti.

La base giuridica è disponibile sul suindicato sito web, cliccando sul seguente link: Pravilnik o izvajanju drzavne pomoci na podrocju kmetijstva_2011_2013.doc (150 KB).

Predstojnica Urada za gospodarstvo in turizem

Tanja FRANCA

Aiuto n.: XA 165/10

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Base giuridica: L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale».

L.R. n. 10 del 30.1.1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».

DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 300 000,00 EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del n. di registro della richiesta di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Gli aiuti sono diretti alla realizzazione di azioni di formazione continua relative a diverse tipologie:

azioni finalizzate al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari,

azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai sensi della vigente normativa e per le quali la componente della formazione o dell’aggiornamento abbia valenza precipua,

azioni di aggiornamento o perfezionamento tematico,

azioni finalizzate all’acquisizione di adeguata «capacità professionale» ai sensi della normativa comunitaria e/o della certificazione di cui al D. Lgs. n. 99/2004 (Imprenditore agricolo professionale).

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura, pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

Tel. +39 412795030

Fax +39 412795085

E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Sito web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm

posizionarsi sul link «settore primario»

Altre informazioni: Per informazioni:

Direzione Regionale Formazione

Fondamenta S. Lucia

Cannaregio 23

30121 Venezia VE

ITALIA

Tel. +39 412795029-5030

Fax +39 412795085

E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Aiuto n.: XA 169/10

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Utrecht (Utrecht)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pilots duurzaam ondernemen

Base giuridica: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam ondernemen

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 Assistenza tecnica.

L'aiuto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.

Più in particolare:

paragrafo 2: sono ammissibili all’aiuto solo le spese richiamate in questo paragrafo,

paragrafo 3: il tasso di aiuto è inferiore al 100 % dei costi del progetto. L’aiuto è erogato all’ufficio di consulenza che presta i servizi a favore dei produttori partecipanti. Si tratta pertanto di servizi di consulenza sovvenzionati. Non saranno erogati pagamenti diretti in denaro ai produttori,

paragrafo 4: al progetto sovvenzionato possono partecipare tutti i produttori del settore e della regione interessati.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuto una tantum dell’importo massimo di 52 020 EUR nel periodo 15 luglio 2010-31 dicembre 2012.

Intensità massima di aiuti: Fino al 90 % delle spese ammissibili.

Data di applicazione: 15 luglio 2010 e comunque dalla data della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2012 compreso.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto una tantum a favore di «Wageningen — UR Livestock Research» per il progetto «haal meer uit gras» (ricavare di più dall’erba).

Obiettivo: sensibilizzare gli allevatori di bestiame da latte alla gestione sostenibile del suolo e all’uso dei pascoli.

Settore economico: Allevatori di bestiame da latte della parte orientale della provincia di Utrecht.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Utrecht

Casella postale 80300

3508 TH Utrecht

NEDERLAND

Sito web: http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 177/10

Stato membro: Repubblica di Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Paramos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą (schemos XA 40/10 pakeitimas).

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektas.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3 100 000 LTL (ovvero 897 822 EUR in base al tasso di cambio ufficiale).

Intensità massima di aiuti:

1.

Fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti se esiste l'obbligo di effettuare test EST su tali animali.

2.

Fino al 100 % dei costi per la rimozione e fino al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse:

per la rimozione di bovini, ovini o caprini, fatta eccezione per i capi soggetti a test EST obbligatorio,

per la rimozione di cavalli morti,

per la rimozione di suini morti, per tutti gli allevatori di suini, salvo quelli che possiedono più di 1 000 unità.

3.

Fino al 61 % dei costi per la rimozione e fino al 59 % dei costi per la distruzione:

per la rimozione di suini morti, per gli allevatori di suini che possiedono più di 1 000 unità, laddove tale numero viene stabilito in base a dati che figurano, per il 1o gennaio dell'anno in corso, nel registro degli animali da allevamento tenuto dall'impresa di Stato Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (Centro d'informazione agricola e di economia rurale),

per la rimozione di uccelli morti.

Data di applicazione: Il regime di aiuti entrerà in vigore non appena la Commissione avrà inviato una ricevuta di ritorno, assegnato un numero di identificazione al regime di aiuti e pubblicato questa breve informazione su Internet.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto a favore delle PMI.

Apportare un sostegno alle imprese ed agli agricoltori attivi nel settore zootecnico in modo da garantire l'eliminazione senza rischi di tutti gli animali morti nell'ambito di un programma coerente di controllo.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è d'applicazione.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Sito web: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48722

Altre informazioni: Relativamente ai fondi previsti per il 2010 per contribuire alla gestione dei sottoprodotti animali e in previsione dell'entrata in vigore, il 1o marzo 2010, di un nuovo regime di aiuti di Stato per la rimozione e la distruzione di sottoprodotti animali non destinati all'alimentazione umana, le previsioni relative alla raccolta e alla trasformazione di sottoprodotti animali non corrispondono alla realtà. Tenendo conto degli importanti quantitativi di sottoprodotti animali (sottoprodotti di bovini di età superiore a 24 mesi, di ovini e caprini di età superiore a 18 mesi) che, stando alle previsioni, sono suscettibili di trasmettere encefalopatie spongiformi, si era deciso di sovvenzionare al 100 % i costi della loro rimozione e distruzione. Per quanto riguarda gli altri prodotti animali era stato deciso — in considerazione degli stanziamenti a disposizione — di sovvenzionare unicamente il 18 % dei costi di rimozione e distruzione dei suini e degli uccelli morti. Alla fine del primo semestre dell'anno è emerso chiaramente che la raccolta dei sottoprodotti animali la cui rimozione e distruzione dovevano essere finanziate al 100 % non avrebbe raggiunto la quantità prevista, il che ha offerto la possibilità di sostenere con maggiore intensità (fino al 61 % dei costi di rimozione e al 59 % dei costi di distruzione) i settori dell'allevamento suino e dell'avicoltura, che ricevono aiuti in misura minore.

In base a tale regime, il sistema di concessione di aiuti di Stato per la gestione degli animali morti e che possono aver contratto un'encefalopatia spongiforme rimane invariato ed i costi per la loro rimozione (trasporto) e distruzione continuano ad essere coperti fino al 100 %. Un aiuto analogo viene concesso per coprire i costi relativi alla gestione delle carcasse di animali da laboratorio o di animali trovati morti per i quali non sia possibile risalire ai proprietari, qualora essi presentino un rischio per la salute umana o animale oppure per l'ambiente. Altrettanto dicasi per gli animali selvatici trovati morti e che si sospetta abbiano contratto patologie trasmissibili all'uomo o agli animali.

I costi di gestione degli altri bovini, ovini, caprini, equidi e suini morti sono coperti fino al 100 % per la loro rimozione e fino al 75 % per la loro distruzione.

Quando il presente regime di aiuti sarà entrato in vigore, il regime di aiuti XA 40/10 non sarà più applicabile.

Aiuto n.: XA 197/10

Stato membro: Irlanda

Regione: Stato membro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Provision of consultancy services and technical expertise to the Irish Sheep Industry

Base giuridica: National Development Plan 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Un importo massimo di 1 milione di EUR all'anno

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2011-31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo del nuovo programma di allevamento ovino è il seguente:

accrescere la redditività e la sostenibilità del patrimonio ovino nazionale mediante il miglioramento della produttività e la riduzione dei costi del settore, concentrandosi principalmente sulle necessità del mercato,

mettere in atto sostanziali modifiche e cambiamenti del sistema nazionale di allevamento ovino sotto il profilo infrastrutturale onde garantire in futuro una struttura redditizia e sostenibile del sistema di allevamento degli ovini.

L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Ovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Sito web: http://www.agriculture.gov.ie/ndp_state_aid

Altre informazioni: —


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