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Document 62009CA0088

    Causa C-88/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Attività di reprografia — Nozioni di cessione di beni e di prestazione di servizi — Criteri distintivi)

    GU C 80 del 27.3.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

    (Causa C-88/09) (1)

    (Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Attività di reprografia - Nozioni di «cessione di beni» e di «prestazione di servizi» - Criteri distintivi)

    2010/C 80/09

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti

    Ricorrente: Graphic Procédé

    Convenuto: Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Reprografia — Criteri da prendere in considerazione per distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva

    Dispositivo

    L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell’originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell’importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all’operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario.


    (1)  GU C 113 del 16.5.2009.


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