EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0123

Causa C-123/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Mandato di arresto europeo emesso contro Dominic Wolzenburg (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio — Art. 12 CE)

GU C 282 del 21.11.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Mandato di arresto europeo emesso contro Dominic Wolzenburg

(Causa C-123/08) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri - Art. 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio - Art. 12 CE)

2009/C 282/14

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nella procedura principale

Dominic Wolzenburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro del Consiglio, 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 90, pag. 1) — Possibilità per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà nei confronti di una persona che dimora nello Stato membro di esecuzione o in cui risiede — Nozioni di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento diverso, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della persona ricercata qualora rifiuti di essere consegnata, a seconda del fatto che sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale la legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.

2)

L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

3)

L’art. 12, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


Top