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Document 62008CA0347

Causa C-347/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 — Competenza in materia di assicurazioni — Incidente automobilistico — Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale — Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile — Obiettivo di tutela della parte più debole]

GU C 267 del 7.11.2009, pp. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/22


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Causa C-347/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 - Competenza in materia di assicurazioni - Incidente automobilistico - Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale - Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile - Obiettivo di tutela della parte più debole)

2009/C 267/38

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch (Austria) — Interpretazione degli artt. 9, n. 1, lett. b) e 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di assicurazioni — Azione proposta in forza di una surroga ex lege da parte di un organismo di assicurazione sociale dinanzi a un Tribunale del luogo dove ha sede tale organismo contro un assicuratore stabilito nel territorio di un altro Stato membro

Dispositivo

Il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


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