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Document 62007CA0420

Causa C-420/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Protocollo n. 10 su Cipro — Sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona — Artt. 22, punto 1, 34, punti 1 e 2, 35, n. 1, e 38, n. 1, di detto regolamento]

GU C 153 del 4.7.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(Causa C-420/07) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Protocollo n. 10 su Cipro - Sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona - Artt. 22, punto 1, 34, punti 1 e 2, 35, n. 1, e 38, n. 1, di detto regolamento)

2009/C 153/13

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Meletis Apostolides

Convenuti: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 dell’Atto di adesione di Cipro nonché degli artt. 22, 34, nn. 1 e 2, nonché 35, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Sospesa applicazione dell’acquis comunitario nelle zone che sfuggono all’effettivo controllo del governo — Riconoscimento ed esecuzione, da parte del giudice di un altro Stato membro, di una decisione emanata da un organo giurisdizionale cipriota avente sede nella zona di controllo effettivo e riguardante un terreno situato al di fuori di tale zona

Dispositivo

1)

La sospensione dell’applicazione dell’acquis comunitario nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di tale Stato membro non esercita un controllo effettivo, prevista dall’art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 su Cipro dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea non osta all’applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ad una decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona dell’isola effettivamente controllata dal governo cipriota, ma relativa ad un bene immobile situato nelle predette zone.

2)

L’art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata dai giudici di un altro Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di quest’ultimo Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo.

3)

Il fatto che una decisione — pronunciata dai giudici di uno Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di tale Stato membro sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo — non possa, in pratica, essere eseguita nel luogo in cui il bene immobile si trova non costituisce un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione ai sensi dell’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e non implica neppure che tale decisione sia priva di carattere esecutivo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di detto regolamento.

4)

Il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale o l’atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.


(1)  GU C 297 del 8.12.2007.


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