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Document 62008TN0162
Case T-162/08: Action brought on 29 April 2008 — Frag Comercio Internacional v OHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)
Causa T-162/08: Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)
Causa T-162/08: Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)
GU C 171 del 5.7.2008, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/40 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)
(Causa T-162/08)
(2008/C 171/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frag Comercio Internacional, SL (Esparraguera, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sugrañes)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tinkerbell Modas, Ltda (San Paolo, Brasile)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 febbraio 2008 nel procedimento R 1527/2006-2; |
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respingere la domanda di marchio comunitario n. 3 663 234; e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GREEN by missako» per prodotti e servizi delle classi 3, 25, 35 — domanda n. 3 663 234
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo «MI SA KO» per prodotti delle classi 18 e 25; il marchio nazionale figurativo «MI SA KO» per servizi della classe 35
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché un semplice generale rischio di confusione presso i consumatori sarebbe richiesto al fine di respingere una domanda di marchio comunitario.