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Document 62004TB0144

Causa T-144/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 — TF1/Commissione ( Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di France 2 e di France 3 come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune — Termine di ricorso — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura — Irricevibilità )

GU C 171 del 5.7.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 — TF1/Commissione

(Causa T-144/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di “France 2’ e di “France 3’ come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune - Termine di ricorso - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2008/C 171/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Nanterre, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Buendía Sierra, N. Niejahr e C. Giolito, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a «France 2» e «France 3» (GU 2004, L 361, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 168 del 26 giugno 2004.


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