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Document 62008CN0162

Causa C-162/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

GU C 171 del 5.7.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

(Causa C-162/08)

(2008/C 171/32)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Parti

Ricorrente: Georgios Lagoudakis

Convenuto: Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando: a) nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, e b) quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la riduzione della tutela prevista per i lavoratori a tempo determinato nei casi non di molteplici e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ma di un solo e unico contratto, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», sia collegata all'applicazione del detto accordo quadro e della detta direttiva e, di conseguenza, se tale riduzione della tutela sia vietata oppure consentita dal punto di vista del diritto comunitario.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:

a)

quando, nell'ambito di applicazione del menzionato provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, sono ricompresi esclusivamente i casi di molteplici contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e non sono inclusi i casi di agenti contrattuali che hanno stipulato (non molteplici e successivi contratti ma) un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento da parte del lavoratore di esigenze «stabili e durature» del datore di lavoro, mentre la preesistente norma equivalente riguarda tutti i casi di contratti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i casi in cui il lavoratore abbia stipulato un unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia ha in realtà ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore volti al soddisfacimento di esigenze non temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature»;

b)

quando il provvedimento normativo di cui trattasi, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, prevede come conseguenza giuridica per la tutela dei lavoratori a tempo determinato e la prevenzione degli abusi ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato con effetto per il futuro (ex nunc), mentre le preesistenti norme equivalenti prevedono la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato con effetto a partire dal momento della loro iniziale stipulazione (ex tunc);

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, n. 1 e 3, dell'accordo quadro, la scelta del legislatore greco, in sede di trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento giuridico greco, consistente, da un lato, nell'escludere dall'ambito di tutela del summenzionato decreto presidenziale n. 164/2004 i citati casi di abusi, in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia ha in realtà ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature» e, dall'altro lato, nell'omettere di adottare un provvedimento analogo, specifico al caso concreto e efficace, che determini un effetto giuridico a tutela dei lavoratori rispetto a questo caso specifico di abuso, in aggiunta alla tutela generale, che è prevista costantemente dal diritto comune del lavoro dell'ordinamento giuridico greco, in ogni caso di prestazione di lavoro sulla base di un contratto nullo, indipendentemente dall'esistenza di un abuso ai sensi dell'accordo quadro, e che comprende la rivendicazione da parte del lavoratore del pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento, a prescindere dal fatto che egli abbia lavorato con un contratto di lavoro valido oppure no, tenuto conto del fatto che:

a)

l'obbligo di pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento è previsto dal diritto nazionale in ogni caso di rapporto di lavoro e non è diretto specificamente a prevenire gli abusi, ai sensi dell'accordo quadro e,

b)

l'applicazione della preesistente norma equivalente ha come conseguenza giuridica il riconoscimento del (solo e unico) contratto di lavoro a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato.

5)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, il quale però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle del decreto presidenziale n. 164/2004, le quali tacitamente e indirettamente, ma chiaramente, escludono una corrispondente tutela nei casi di abusi in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per soddisfare esigenze non temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920.

6)

Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE e, sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di un contratto di lavoro — fosse anche di uno solo — è avvenuta a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tale contratto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato:

a)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, secondo la quale in ogni caso costituisce una ragione obiettiva per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il fatto che come fondamento giuridico della loro stipulazione è stata utilizzata una norma sull'occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento di esigenze sociali stagionali, periodiche, temporanee, straordinarie o aggiuntive (nella fattispecie le disposizioni della legge n. 2527/1997), anche se in realtà le esigenze soddisfatte sono stabili e durature;

b)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale secondo cui una disposizione che vieta la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico in contratti di lavoro a tempo indeterminato deve interpretarsi nel senso che, nel settore pubblico, è assolutamente e in ogni caso vietata la conversione di un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto o rapporto a tempo indeterminato, anche qualora esso abusivamente sia stato stipulato a tempo determinato, in quanto in realtà le esigenze soddisfatte sono stabili e durature, e al giudice nazionale non è lasciata la possibilità, in un caso del genere, di dichiarare il vero carattere del rapporto giuridico di lavoro controverso e la corretta qualificazione di esso come contratto a tempo indeterminato; oppure se tale divieto debba essere circoscritto ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per il soddisfacimento di esigenze temporanee, impreviste, urgenti, straordinarie, o simili, e non anche nel caso in cui in realtà siano stati stipulati per il soddisfacimento di esigenze stabili e durature.


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