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Document 62008CN0146

    Causa C-146/08 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Efkon AG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2008 , causa T-298/04, Efkon AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

    GU C 171 del 5.7.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/14


    Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Efkon AG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2008, causa T-298/04, Efkon AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-146/08 P)

    (2008/C 171/25)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Efkon AG (rappresentante: sig. Novak, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullamento, in quanto illegittima, dell'ordinanza del Tribunale impugnata 22 gennaio 2008, causa T-298/04, e rinvio al Tribunale, obbligandolo a svolgere un procedimento corretto ed a pronunciare una decisione legittima;

    annullamento, in quanto illegittime, delle disposizioni della direttiva impugnate con il ricorso e condanna alle spese delle parti convenute;

    accertamento del fatto che l'ordinanza 22 gennaio 2008, che si pronuncia su un ricorso proposto il 21 luglio 2004, costituisce una violazione dell'art. 6 CEDU per eccessiva durata del procedimento e, già per questo solo esige una tutela giuridica a favore della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente fonda la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale menzionata sull'errata interpretazione dell'art. 230, n. 4, CE e sugli errori procedurali commessi durante il procedimento.

    Il Tribunale di primo grado avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso con la motivazione che la ricorrente non era direttamente ed individualmente interessata, ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE, dall'atto impugnato.

    Tale prospettiva sarebbe errata in diritto. Il Tribunale non avrebbe considerato che un intervento nella proprietà intellettuale implica di per sé un interesse diretto ed individuale ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE. L'essenza di un brevetto consisterebbe nel fatto che ad un determinato soggetto giuridico viene riservato un diritto esclusivo e limitato nel tempo. Un diritto siffatto può essere riservato, per forza di cose, ad un solo soggetto giuridico. Nessun altro dispone di tale diritto, con la conseguenza che un intervento in questo diritto mediante un atto giuridico comunitario implica necessariamente un interesse diretto ed individuale.

    L'argomentazione del Tribunale secondo cui oltre alla ricorrente esistono anche altri fornitori di dispositivi di pedaggio che sarebbero interessati come la ricorrente e quindi non vi sarebbe alcun interesse diretto ed individuale non sarebbe decisiva. Un siffatto interesse ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE non potrebbe essere escluso dalla circostanza che esistono anche altri interessati all'atto giuridico impugnato, qualora questi ultimi non dispongano di un brevetto.

    Il rigetto della comunicazione della ricorrente, dalla quale risulta che essa ha sviluppato un «ISO-CALM_Infrarotstandard» per il quale ha ricevuto un riconoscimento statale, viene fatto valere come violazione del diritto ad essere sentiti. Infine, la durata del procedimento di quattro anni sarebbe inaccettabile e rappresenterebbe di per sé un grave vizio del procedimento.


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