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Document 62006CA0439

    Causa C-439/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedimento relativo alla gestione dell'energia: citiworks AG, con l'intervento di: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20, n. 1 — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica)

    GU C 171 del 5.7.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedimento relativo alla gestione dell'energia: citiworks AG, con l'intervento di: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

    (Causa C-439/06) (1)

    (Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20, n. 1 - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica)

    (2008/C 171/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Dresden

    Parte nel procedimento relativo alla gestione dell'energia

    citiworks AG

    con l'intervento di:

    Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Dresden — Interpretazione dell'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Normativa nazionale che esclude le reti interamente ubicate nel territorio di un'impresa (Betriebsnetze) dal principio del libero accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione dell'elettricità

    Dispositivo

    L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso imprese collegate.


    (1)  GU C 326 del 30.12.2006.


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