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Document 52008XC0531(02)

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 134 del 31.5.2008, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/4


Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 134/02)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (2) relativo al quarto elenco delle sostanze prioritarie previste ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93:

2-nitrotoluene,

2,4-dinitrotoluene.

Lo Stato membro relatore designato a norma dei regolamenti summenzionati ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente delle sostanze esistenti (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) è stato consultato e ha espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet del comitato scientifico.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e sono pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/405/CE della Commissione (4), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (5) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(2)  GU L 273 del 26.10.2000, pag. 1.

(3)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)  GU L 141 del 31.5.2008.

(5)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche, all'indirizzo seguente:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 88-72-2

 

N. Einecs: 201-853-3

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

2-nitrotoluene

Nome IUPAC:

2-nitrotoluene

Relatore:

Spagna

Classificazione (1):

Canc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Ripr. Cat. 3; R62

Xn; R22

N; R51-53

La valutazione dei rischi (2) si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritta nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza 2-nitrotoluene viene usata nella sintesi organica di prodotti intermedi per la fabbricazione di prodotti chimici per l'agricoltura e prodotti a base di gomma, esplosivi, coloranti termosensibili, coloranti azoici e allo zolfo nonché nella sintesi di un'ampia gamma di composti compresi i petrolchimici, i pesticidi e i prodotti farmaceutici. La sostanza 2-nitrotoluene deriva principalmente dalla nitrazione del toluene e dopo la fabbricazione viene largamente utilizzata in situ per produrre o-toluidina o 2,4-dinitrotoluene.

La sostanza non è stata sottoposta a test di sensibilizzazione, di conseguenza la valutazione dei rischi non esamina i rischi relativi alla sensibilizzazione per alcun gruppo. Il test non è stato richiesto in quanto la sostanza è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, e richiederà misure di controllo, che non sarebbero influenzate dal fatto che la sostanza sia o meno un sensibilizzante.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A.   Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi durante la produzione e durante le ulteriori trasformazioni. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di inalazione ed esposizione cutanea,

rischi di tossicità per somministrazioni ripetute e tossicità per il ciclo riproduttivo (fertilità e sviluppo) a seguito di esposizione cutanea.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

non si prevede esposizione dei consumatori.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi di cancerogenicità a seguito di inalazione ed esposizione orale risultante da un sito locale e rischi di mutagenicità a seguito di inalazione ed esposizione orale risultante da tutti i siti locali ed esposizione regionale derivante dalla produzione ed alle ulteriori trasformazioni della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B.   Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO (compresi gli impianti di depurazione e i sedimenti) e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Per LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Sono ritenuti sufficienti per prevenire il rischio individuato cui è esposta la popolazione i provvedimenti legislativi già adottati a tutela delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 2008/1/CE del Consiglio (3).

PARTE 2

N. CAS: 121-14-2

 

N. Einecs: 204-450-0

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

2,4-dinitrotoluene

Nome IUPAC:

1,3-dinitro-4-metilbenzene

Relatore:

Spagna

Classificazione (4):

Canc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Ripr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R51-53

La valutazione dei rischi (2) si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza 2,4-dinitrotoluene viene usata come prodotto chimico intermedio per la produzione di 2,4-toluene diisocianato (TDI) da 2,4-toluenediammina (TDA). Tale applicazione utilizza circa il 99 % della produzione di 2,4-dinitrotoluene.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A.   Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di inalazione ed esposizione cutanea su tutti gli scenari lavorativi,

rischi di tossicità per somministrazioni ripetute e tossicità per il ciclo riproduttivo (fertilità) a seguito di esposizione cutanea derivante dalla fabbricazione e dall'uso di esplosivi,

rischi di tossicità per somministrazioni ripetute e tossicità per il ciclo riproduttivo (fertilità) a seguito di inalazione derivata dalla produzione e dall'uso di esplosivi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

non si prevede esposizione dei consumatori.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di inalazione e esposizione orale derivanti da uno scenario locale.

Non è possibile escludere rischi per tutti gli altri scenari di esposizione, in quanto la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B.   Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO (compresi i sedimenti)

è che occorre ridurre i rischi; devono essere tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già in atto.

La valutazione mette in luce che occorrono misure di riduzione del rischio per il comparto acquatico e per gli organismi dei sedimenti in un unico sito locale. Si prevede che le misure di riduzione del rischio adottate per le acque superficiali riducano anche i rischi per i sedimenti.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Per LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati cui è esposta la popolazione i provvedimenti legislativi già adottati a tutela delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 2008/1/CE del Consiglio.

Per L'AMBIENTE

Per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE del Consiglio (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), il 2,4-dinitrotoluene dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).


(1)  Questa sostanza chimica è inserita nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE. La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(2)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(4)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).


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