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Document 52006AE1149

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (presentata dalla Commissione) COM(2006) 135 def. — 2006/0042 (COD)

GU C 318 del 23.12.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/45


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (presentata dalla Commissione)

COM(2006) 135 def. — 2006/0042 (COD)

(2006/C 318/07)

Il Consiglio, in data 20 luglio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 luglio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore SANTILLÁN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 settembre 2006, nel corso della 429a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 182 voti favorevoli, 3 voti contrari e 12 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento che stabilisce una base giuridica per il calcolo delle parità di potere d'acquisto (PPA), che permetterà di migliorare la trasparenza, la tempestività e la qualità dell'intero processo di elaborazione delle PPA sia a livello comunitario che nazionale.

1.2

Data l'importanza della materia sulla quale verte la proposta di regolamento e la necessità di disporre di norme vincolanti che delimitino le competenze della Commissione e degli Stati membri, stabilendo nel contempo basi omogenee di calcolo e di trasmissione di dati in materia di PPA, il Comitato raccomanda di approvare rapidamente la proposta di regolamento.

1.3

Il CESE comunica tuttavia che, per ragioni di costo, attualmente la Commissione (Eurostat) calcola le PPA per paese e non per regione (1). Tuttavia, questi calcoli sono utilizzati, tra l'altro, per valutare i risultati economici delle regioni. I dati attuali indicano chiaramente che esistono, all'interno degli Stati membri, differenze regionali, a volte considerevoli, nei prezzi dei beni e dei servizi. Anche se gli istituti statistici che raccolgono le informazioni di base applicano fattori di rettifica spaziale, è essenziale che tali correttori siano adeguati per evitare distorsioni nel calcolo delle PPA. Si raccomanda pertanto che gli Stati membri facciano tutto ciò che è in loro potere sul piano economico e tecnico, perché i fattori di rettifica spaziale riflettano il più precisamente possibile le differenze geografiche in materia di prezzi.

1.4

Per le ragioni indicate al punto precedente, il termine minimo di sei anni per la revisione dei fattori di rettifica spaziali sembra eccessivo e, pertanto, è consigliabile ridurlo. Inoltre, dato che la frequenza nella fornitura delle informazioni di base è, secondo la stessa proposta di regolamento, una frequenza minima (2), è opportuno che le informazioni relative ai prezzi vengano date, se possibile, ogni due anni (3) (la proposta fissa un minimo di tre anni).

1.5

In generale va messa in risalto la necessità di compiere uno sforzo per incrementare l'efficacia del sistema statistico dell'UE, per quanto concerne sia le risorse tecniche ed umane a disposizione sia il coordinamento tra Eurostat e gli istituti di statistica degli Stati membri che hanno importanti responsabilità nel calcolo delle PPA.

2.   Le parità di potere d'acquisto (PPA)

2.1

Il programma Eurostat-OCSE è stato istituito all'inizio degli anni '80 per confrontare, periodicamente e con tempestività, il PIL degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi dell'OCSE (4). Le PPA sono tassi di conversione delle valute grazie ai quali è possibile convertire indicatori economici espressi in monete nazionali nominali in una valuta comune artificiale denominata standard di potere d'acquisto (SPA), la quale parifica il potere d'acquisto delle varie valute nazionali.

2.2

Gli aggregati economici di volume in SPA sono ottenuti dividendo il loro valore originario in moneta nazionale per la PPA corrispondente. I PIL dei singoli paesi, tradotti in SPA impiegando le PPA come fattori di conversione, forniscono così un'effettiva comparazione dei volumi, poiché la componente «livello dei prezzi» è stata eliminata.

2.3

In altre parole le PPA sono al tempo stesso deflatori dei prezzi e convertitori valutari. L'adozione dell'euro negli Stati membri della zona euro ha consentito per la prima volta di confrontare direttamente i prezzi tra tali paesi. Nei singoli paesi della zona euro, l'euro ha tuttavia un potere d'acquisto che varia in funzione dei livelli dei prezzi nazionali. Di conseguenza, per i paesi che non fanno parte della zona dell'euro le PPA fungono da convertitori valutari che eliminano gli effetti delle differenze nei livelli di prezzo, mentre per i paesi della zona euro esse svolgono soltanto la funzione di deflatori dei prezzi.

2.4

Le PPA si calcolano in base ad un paniere di beni e servizi comparabili, selezionati prendendo come base sistemi quali ad es. la classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (Classification of Individual Consumption by Purpose — Coicop (5)) e la classificazione dei prodotti per attività (Classification of Products by Activity — CPA). Il lavoro sul campo è realizzato in una o più città del territorio economico (generalmente soltanto nelle capitali degli Stati membri). La maggior parte degli Stati membri applica fattori di rettifica spaziale per tenere conto delle differenze regionali, anche se vi sono Stati membri che utilizzano solo i dati della capitale in quanto ritengono che, data la ridotta estensione geografica, tali differenze non esistano.

3.   Le PPA e il prodotto interno lordo (PIL)

3.1

Il PIL riflette il risultato dell'insieme delle attività degli operatori economici all'interno di una data zona economica e nell'ambito di un dato periodo, generalmente di un anno. Il PIL viene calcolato conformemente ad un sistema di contabilità nazionale che, per l'Unione europea, è il sistema europeo di conti economici integrati del 1995 (SEC 95). Può venire calcolato in funzione della produzione, della spesa o delle entrate. Ai fini delle PPA risulta di particolare importanza la misurazione della spesa in quanto essa rivela in che misura beni e servizi prodotti (o importati) dall'economia di un paese vengono destinati ai consumi privati, a quelli pubblici, alla formazione di capitale o alle esportazioni.

3.2

Per poter effettuare un confronto reale è necessario utilizzare fattori di conversione (deflatori spaziali) che riflettano le differenze di livello di prezzo tra paesi. Non si possono utilizzare i tassi di cambio poiché questi ultimi riflettono generalmente altri elementi oltre alle differenze di prezzo.

3.3

Di conseguenza, sono state elaborate PPA specifiche fra le valute di diversi paesi che possono essere utilizzate adeguatamente come fattori di conversione spaziale.

4.   Perché si utilizzano le PPA?

4.1

Ad utilizzare le PPA erano, all'inizio, soprattutto organizzazioni internazionali quali Eurostat, il Fondo monetario internazionale, l'OCSE, la Banca mondiale e le Nazioni Unite. Tuttavia, l'utilizzo di statistiche concernenti le PPA si è col tempo esteso, facendo così aumentare il numero degli utilizzatori: agenzie governative, università, istituti di ricerca, imprese pubbliche e private. Le banche si servono delle PPA per realizzare le loro analisi economiche e per seguire i tassi di cambio. I singoli individui e i loro datori di lavoro le usano per calcolare le retribuzioni in caso di trasferimento da un paese ad un altro.

Le PPA possono inoltre essere utilizzate nelle negoziazioni collettive transnazionali sui salari.

4.2

Le PPA sono indicatori essenziali per l'UE da un punto di vista economico e politico. Da un lato, la normativa stabilisce di utilizzarle per l'applicazione dei fondi strutturali (6), dall'altro, esse sono il riferimento obbligatorio per l'applicazione del Fondo di coesione (7). È tuttavia importante sottolineare che mentre nel primo caso (fondi strutturali) il calcolo si basa sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite, nel secondo (Fondo di coesione) si tiene conto del prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite. La proposta di regolamento oggetto del presente parere considera unicamente il PIL (8).

4.3

Inoltre, le PPA servono anche a calcolare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (9).

5.   La proposta di regolamento

5.1

La proposta di regolamento mira a colmare un vuoto giuridico stabilendo un quadro normativo per il calcolo delle PPA. Si intende quindi migliorare la trasparenza e la qualità dei dati forniti dagli Stati membri fissando norme comuni per la fornitura delle informazioni (art. 1). L'obiettivo perseguito avrebbe, quindi, effetti positivi su Eurostat, in quanto coordinatore dei risultati, ma anche sugli istituti statistici dei singoli paesi.

5.2

Delimitazione delle responsabilità e delle competenze. La Commissione avrà il compito, mediante Eurostat, di coordinare la fornitura delle informazioni di base, di calcolare e pubblicare le PPA e di sviluppare la metodologia in consultazione con gli Stati membri (art. 4, par. 1), mentre questi ultimi saranno incaricati di fornire le informazioni di base, certificare «per iscritto» i risultati delle indagini e verificare l'attendibilità dei dati (art. 4, par. 2).

5.3

Gli istituti statistici degli Stati membri trasmetteranno ad Eurostat le informazioni di base elaborate secondo parametri comuni e secondo uno stesso formato tecnico (art. 5 e allegato I).

5.4

Le unità statistiche sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 o altre che verranno stabilite in futuro (art. 6). La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiranno un sistema di controllo della qualità (art. 7).

5.5

Eurostat calcolerà le PPA una volta all'anno (art. 8) e sarà incaricata di pubblicarle a livello aggregato per ogni Stato membro (art. 9).

5.6

Il progetto di regolamento non obbliga gli Stati membri a svolgere indagini unicamente allo scopo di fissare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee (art. 10).

5.7

Fattori di rettifica temporale e spaziale. Le PPA vengono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali (art. 2.2). Dato che «la rilevazione dei dati può essere limitata a una o più località entro il territorio economico» e «ad uno specifico periodo di tempo», gli Stati membri devono applicare un fattore di rettifica temporale (che non deve risalire a più di un anno prima) e un fattore di rettifica spaziale (che non deve risalire a più di sei anni prima) (allegato I — Metodologia, numeri da 2 a 4).

Bruxelles, 13 settembre 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Le regioni NUTS 2 esistenti sono 254. Cfr. il regolamento (CE) n. 1059/2003, allegato I.

(2)  Allegato I «Metodologia», punto 2.1.

(3)  Si fa in tale contesto riferimento ai «prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività», ai «prezzi dei beni strumentali» e ai «prezzi dei progetti edilizi».

(4)  Tuttavia, l'origine dei raffronti internazionali del PIL in termini di prezzo e di volume risale ai raffronti sperimentali condotti dall'Organizzazione per la cooperazione economica europea (OEEC) negli anni '50.

(5)  Sistema utilizzato da istituzioni internazionali (Nazioni Unite, FMI, ecc.).

(6)  Conformemente al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, i fondi strutturali si applicano alle regioni il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto, è inferiore al 75 % alla media comunitaria. Questo vale anche per i paesi che hanno aderito all'UE successivamente (allegato II dell'atto d'adesione del 2003).

(7)  Per quanto riguarda il Fondo di coesione, questa disposizione figura nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 25 maggio 1994, in base al quale si applica agli «… Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d'acquisto, inferiore al 90 % della media comunitaria».

(8)  L'articolo 3 contiene la seguente definizione: «a) “parità di potere d'acquisto” o “PPA”: i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra i paesi, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi».

(9)  Statuto dei funzionari, allegato XI, articolo 1 («le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere (…) verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni») e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.


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