Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/78

    Causa T-48/06: Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Astex Therapeutics/UAMI

    GU C 86 del 8.4.2006, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/40


    Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Astex Therapeutics/UAMI

    (Causa T-48/06)

    (2006/C 86/78)

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Astex Therareutics Limited (Cambridge, Regno Unito) [Rappresentanti: M. Edenborough, barrister e R. Harrison, solicitor]

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Protec Health International Limited (Cirencester, Regno Unito)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 novembre 2005, nel procedimento R 651/2004 — 2, interamente o, in subordine parzialmente;

    ordinare all'opponente di pagare alla ricorrente/richiedente le spese da essa sostenute e relative a questo ricorso (qualora l'opponente intervenga in questo ricorso), al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e all'opposizione dinanzi alla divisione d'opposizione (in ogni caso). Dichiarare inoltre che l'UAMI è responsabile in solido con l'opponente per le spese sostenute dalla ricorrente in relazione a questo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Astex Technology», per prodotti appartenenti alla classe 5 (preparati farmaceutici)

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Protec Health International Limited

    Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario «Astex», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5 (insetticidi contro gli acari della polvere) e 24 (tessuti)

    Decisione della divisione di opposizione: registrazione rifiutata

    Decisione della commissione di ricorso: ricorso respinto

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 40/94.


    Top