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Document 52004AE1424

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) COM(2004) 320 def. - 2004/0111 (COD)

GU C 120 del 20.5.2005, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

COM(2004) 320 def. - 2004/0111 (COD)

(2005/C 120/02)

Il Consiglio, in data 11 maggio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore SEARS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 165 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Le sostanze «esistenti» sono quelle ritenute presenti sul mercato della Comunità europea tra il 1o gennaio 1971 e il 18 settembre 1981. L'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel 1990 (1), identifica ed elenca 100 195 di tali sostanze. Le sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 sono considerate «nuove» e, a norma della legislazione comunitaria in materia, sono soggette all'obbligo di notifica prima della commercializzazione.

1.2

La valutazione dei rischi di tali sostanze esistenti per la salute umana e per l'ambiente avviene di consueto a norma del regolamento 793/93/CEE, del Consiglio (2). Sinora sono stati redatti quattro elenchi prioritari per la valutazione, da applicare a cura delle competenti autorità nazionali. L'ultimo di tali elenchi risale al 25 ottobre 2000 (3): vi figurano 141 sostanze potenzialmente rischiose a causa delle loro specifiche strutture, di interazioni biochimiche note o previste o del loro elevato volume di produzione.

1.3

Gli Stati membri valutano ogni sostanza a tutti gli stadi della produzione per accertarne i rischi e l'esposizione e stabilire le eventuali conseguenze sulla salute e sull'ambiente e le conseguenti misure preventive. Ove si stabilisca che una sostanza, pur figurando nell'elenco prioritario per la valutazione, comporta rischi minimi in relazione alle utilizzazioni attuali o previste, le misure di controllo o non servono affatto o, se adottate, apporteranno risultati e benefici modesti.

1.4

Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) esamina a sua volta i resoconti delle valutazioni di rischio effettuate dagli Stati membri. Se esso approva le conclusioni e il processo generale di valutazione, le eventuali misure di riduzione dei rischi possono essere proposte come emendamenti all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4). La proposta in esame costituisce il ventottesimo emendamento del genere.

1.5

Le due sostanze in questione, toluene e triclorobenzene, sono state valutate conformemente alla procedura su descritta e figurano ambedue nel secondo elenco di sostanze prioritarie pubblicato come regolamento 2268/95/CE, della Commissione, del 27 settembre 1995 (5). La loro valutazione, affidata alla Danimarca, è stata sostanzialmente accolta dal CSTEE in due pareri presentati il 12 giugno e il 20 luglio 2001, rispettivamente nella sua 24a e 25a riunione plenaria.

1.6

La proposta in esame introduce per queste due sostanze alcune misure di riduzione del rischio, che gli Stati membri dovranno applicare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. La proposta è stata pubblicata il 28 aprile 2004: dopo le procedure del caso, e qualora si raggiunga un accordo in merito alle eventuali modifiche, essa dovrebbe entrare in vigore negli Stati membri entro il giugno 2006.

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1

La proposta è intesa a proteggere la salute umana e l'ambiente, come pure a creare (o a salvaguardare) il mercato interno delle due sostanze in questione. Si ritiene che ciò possa essere realizzato a costi minimi, poiché l'impiego delle sostanze per le applicazioni specificate è in declino e sono facilmente reperibili prodotti alternativi.

2.2

Nel caso del toluene, una sostanza versatile caratterizzata da un elevato volume di produzione, impiegata come materia prima essenziale per la sintesi chimica e come solvente in numerose applicazioni industriali e di consumo, saranno introdotte delle limitazioni per le concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa nei prodotti adesivi e nelle vernici a spruzzo in vendita al pubblico. Tali limitazioni sono intese a tutelare la salute dei consumatori e non riguardano le applicazioni industriali.

2.3

Per quanto riguarda invece il triclorobenzene, che ha un impiego più limitato in quanto prodotto intermedio per taluni diserbanti e come solvente per vari processi in sistemi chiusi, le limitazioni si applicheranno per qualsiasi concentrazione superiore allo 0,1 % della massa in tutti gli impieghi eccetto come prodotto intermedio. Ciò limita la possibilità di vendita al pubblico e garantisce un'ulteriore protezione della salute sul posto di lavoro.

2.4

Nell'allegato della proposta i due prodotti vengono individuati dai rispettivi numeri CAS, rispettivamente 108-88-3 e 120-82-1. Le limitazioni del loro impiego saranno inserite nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

2.5

Gli Stati membri avranno un anno di tempo per pubblicare le disposizioni legislative necessarie a conformarsi alla direttiva, e sei ulteriori mesi per predisporre i controlli. Tali termini saranno calcolati dalla data di entrata in vigore della direttiva proposta, che avverrà a sua volta dopo la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, a norma dell'articolo 95 del Trattato, e l'adozione secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo.

3.   Osservazioni generali

3.1

Come nel caso della ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE, che riguardava le restrizioni alla commercializzazione di nonilfenolo, nonilfenolo etossilato e cemento (6), e in merito alla quale il Comitato ha formulato un parere nel marzo 2003 (7), la proposta in esame riguarda sostanze non correlate tra loro che, per ragioni di chiarezza, verranno quindi trattate separatamente. Si osserva per inciso che la ventisettesima modifica, relativa agli idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici è stata già pubblicata, ma è ancora in esame.

4.   Toluene

4.1

Il toluene è un liquido trasparente incolore, dall'odore caratteristico. Chiamato anche metilbenzene, rappresenta, dopo il benzene, la più semplice struttura aromatica: un anello di carbonio a sei atomi unito a una catena di un membro di (alchil) carbonio. In natura si trova nel petrolio greggio, in alcune piante e alberi e nelle emissioni dei vulcani e degli incendi boschivi; può essere prodotto in grandissime quantità a partire dal carbone o dal petrolio greggio.

4.2

Secondo fonti del settore, nel 2002 la capacità produttiva e la produzione mondiale erano pari rispettivamente a 20 e a 14 milioni di tonnellate. Tale capacità produttiva è concentrata per il 75 % negli Stati Uniti, in Asia e in Giappone. Il parere della CSTEE quantifica in 2,6 milioni di tonnellate la produzione annua nell'UE. Quantità molto maggiori di toluene vengono liberate nella produzione di benzine e contribuiscono quindi all'esposizione a tale sostanza, pur non essendo comprese nelle cifre summenzionate (8).

4.3

Il toluene viene impiegato per lo più come materia prima in sistemi chiusi per la produzione deliberata di benzene, schiume di uretano e altri prodotti chimici nonché, in quantità molto minori, come solvente veicolante per vernici, inchiostro, prodotti adesivi, farmaceutici e cosmetici. I suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati ampiamente studiati e in genere considerati accettabili da tutte le parti in causa. È chiaro tuttavia che bisogna ridurre al minimo ogni esposizione superflua, reale o teorica, a tale prodotto, in particolare quando esistano solventi alternativi altrettanto efficaci.

4.4

Ciò vale per i due usi finali specificati nella proposta. L'impiego del toluene come solvente per prodotti adesivi e vernici a spruzzo in vendita al pubblico non è né indispensabile né raccomandato dai produttori in Europa. Si ritiene che le vendite effettive per questi due impieghi siano inesistenti o quasi. Si tratta quindi di misure prevalentemente precauzionali, il cui effetto previsto sui costi di produzione, sulle scelte dei consumatori e sulla loro salute è modesto.

4.5

Il Comitato riconosce che la prima esigenza è fare in modo che il toluene possa essere utilizzato in maniera sicura in grandi quantità in sistemi chiusi nei luoghi di lavoro. La proposta garantisce che al di fuori degli ambienti di lavoro controllati il pubblico sia adeguatamente protetto, anche in futuro, da esposizioni inutili. Il Comitato accoglie con favore questa parte della proposta.

5.   Triclorobenzene

5.1

Per quanto riguarda il triclorobenzene, la situazione è molto differente e il Comitato ritiene che la proposta necessiti di alcune modifiche e delucidazioni.

5.2

Il triclorobenzene è una sostanza chimica prodotta intenzionalmente, che non si trova in natura se non come prodotto del degrado di altri composti aromatici clorati. Ne esistono vari isomeri in base alla collocazione degli atomi di cloro intorno all'anello di carbonio di sei atomi. Ognuno di questi isomeri ha proprietà fisiche e integrazioni biochimiche (marginalmente) differenti, per esempio in termini di valori di tossicità LD50. Ognuno di essi è contraddistinto da numeri CAS e EINECS differenti. Inoltre gli inventari CAS e EINECS hanno entrambi la voce «triclorobenzene» in generale. Tutte queste sostanze sono disponibili in commercio negli Stati Uniti e altrove, mentre in Europa non sembra essere rimasta alcuna produzione di 1,3,5-triclorobenzene. Ecco qui di seguito un estratto dagli elenchi (9):

Numero EINECS

201-757-1

204-428-0

203-686-6

234-413-4

Numero CAS

87-61-6

120-82-1

108-70-3

12002-48-1

Isomero

1,2,3-

1,2,4-

1,3,5-

-

Forma

Fiocchi bianchi

Liquido trasparente

Fiocchi bianchi

Liquido trasparente

Temperatura di fusione C°

52-55

17

63-65

-

LD50 somministrazione orale, nei ratti, mg/kg

1830

756

800

-

Numero UN

2811

2321

2811

-

5.3

Il parere del CSTEE sulla valutazione dei rischi fa specifico riferimento all'1,2,4-triclorobenzene con i numeri di EINECS e CAS menzionati più in alto. La proposta in esame menziona tale numero CAS (e quindi l'unico isomero studiato) nell'allegato, ma non nel titolo o nel testo.

5.4

I differenti isomeri vengono prodotti, con un grado elevato di purezza, come prodotti intermedi in sistemi chiusi per la sintesi di alcuni diserbanti, antiparassitari, coloranti e altri prodotti chimici specializzati. Quando la specifica struttura isomerica è meno importante si può utilizzare una miscela di isomeri in sistemi chiusi come solvente veicolante per coloranti o come regolatore del processo o trasmettitore di calore, negli spray come inibitore della corrosione e nei fluidi per la lavorazione di metalli.

5.5

Nell'UE (e altrove) viene impiegato anzitutto l'1,2,4-triclorobenzene (1,2,4-TCB), in vari gradi di purezza. Si ritiene che la sua produzione sia andata gradualmente declinando dagli anni '80. I dati presentati alla commissione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino valutavano la produzione di 1,2,4-TCB in 7-10 mila tonnellate, quella di 1,2,3-TCB in meno di 2 mila tonnellate, quella di 1,3,5-TCB in meno di 200 tonnellate (10). Nel giugno 2000 l'OSPAR ha inserito tutti e tre gli isomeri, come voci individuali, nell'elenco di sostanze prioritarie. Il parere del CSTEE del luglio 2001 menziona una produzione di 7.000 tonnellate in Europa nel periodo 1994/95. I livelli di produzione hanno continuato a declinare e si ritiene che ammontino attualmente alla metà di tale valore e che la maggior parte delle sostanze prodotte sia destinata all'esportazione (11).

5.6

Si ritiene che nella regione UE/OSPAR sia rimasto attualmente un solo produttore. Le vendite si limiterebbero agli isomeri 1,2,4-TCB e 1,2,3-TCB da usare solo come prodotti intermedi. Ogni cliente è tenuto a specificare tale destinazione per iscritto prima dell'acquisto.

5.7

Vi sono pochi altri usi noti e riconosciuti dalla Commissione e dal CSTEE, ad esempio come solventi nei processi senza rilascio nell'ambiente. Dal momento che la proposta in esame mira a consentire la produzione essenziale, limitando però strettamente le emissioni dovute all'impiego in sistemi aperti, sembrerebbe opportuno aggiungere tali usi a quelli consentiti specificati nell'allegato.

5.8

Il Comitato ritiene che, fatte salve le osservazioni di cui sopra, la proposta dovrebbe garantire una maggiore protezione sul posto di lavoro ed eliminare del tutto qualsiasi rischio di esposizione al di fuori del posto di lavoro. I produttori e gli utilizzatori di triclorobenzene e di prodotti concorrenti sembrano avere in grande misura anticipato la proposta, per cui le ripercussioni sui costi per i produttori e per gli utenti dovrebbero essere modeste. Di conseguenza il Comitato accoglie con favore questa parte della proposta.

6.   Osservazioni specifiche

6.1

Come già specificato, il Comitato ritiene che la proposta dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio e sul parere del CSTEE in materia, e quindi riferirsi soltanto all'1,2,4-TCB. Ciò dovrebbe essere chiarito sia nel titolo che nel testo. Fortunatamente gli effetti delle limitazioni dell'uso rimarranno gli stessi, dato che tale isomero è il componente principale del TCB composto da vari isomeri e precedentemente venduto per essere usato nei solventi e negli spray.

6.2

Occorrerebbe inoltre consentire altre utilizzazioni in sistemi chiusi, inserendo, alla fine delle restrizioni, le parole «o in altri sistemi nei quali non sia possibile alcuna emissione nell'ambiente».

6.3

Come nel caso delle precedenti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, il Comitato deplora che sostanze prive di relazione tra loro vengano trattate insieme nello stesso testo, il quale potrebbe richiedere modifiche continue e specifiche per essere adeguato alle circostanze esterne. Ciò non favorisce una gestione adeguata, tempestiva ed efficiente. Se tale situazione fa seguito a restrizioni delle risorse in questa fase conclusiva e particolarmente delicata in cui si concordano specifiche misure di limitazione del rischio, sarebbe opportuno ovviare quanto prima a tali restrizioni.

6.4

Il Comitato osserva che la lista delle sostanze prioritarie è stata pubblicata nell'ottobre 2000. Osserva con rammarico che tale approccio sembra essere stato abbandonato molto tempo prima che si potessero applicare altre procedure, come ad esempio REACH, e deplora tale situazione di stallo.

6.5

Il Comitato sottolinea il ruolo svolto sinora dal CSTEE e si augura che vengano adottate disposizioni atte a garantire tale ruolo anche in futuro, indipendentemente dai cambiamenti recentemente annunciati della struttura e delle responsabilità dei comitati scientifici.

6.6

Condivide le preoccupazioni comunemente espresse circa il tempo necessario per valutare le sostanze secondo il sistema attuale. Per quanto riguarda i due prodotti in oggetto, saranno trascorsi 11 anni prima dell'entrata in vigore delle disposizioni. Di questi, cinque saranno trascorsi dopo l'approvazione della valutazione di rischio da parte del CSTEE. Quando la legislazione entrerà in vigore non vi sarà praticamente alcun costo, né alcun beneficio in termini di salute o di ambiente, per alcune delle parti in causa. In mancanza di ulteriori informazioni è impossibile dire se ciò costituisca un fatto positivo (perché il mercato si è adeguato sotto la spinta delle ripetute valutazioni di rischio) o negativo (perché nonostante i costi elevati per tutte le parti in causa il processo ha avuto risultati ben modesti), ed è impossibile apportare i miglioramenti che si reputino utili.

6.7

Il Comitato ritiene pertanto che a titolo di integrazione di altre proposte come quella relativa a REACH, e per garantire che esse migliorino i processi in corso anziché peggiorarli, occorra valutare tempestivamente le ragioni di tale lentezza. Parallelamente occorrerebbe proseguire gli studi in corso, volti a stabilire quali siano, nel quadro di un'economia europea efficace, competitiva e basata sulla conoscenza, gli impatti, i costi e i benefici per tutte le parti in causa, di tali processi miranti a tutelare la salute umana e l'ambiente.

Bruxelles, 27 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  GU C 146 A del 15.6.1990.

(2)  GU L 84 del 5.4.1993.

(3)  GU L 273 del 26.10.2000.

(4)  GU L 262 del 27.9.1976.

(5)  GU L 231 del 28.9.1995.

(6)  GU L 178 del 17.7.2003.

(7)  GU C 133 del 6.6.2003.

(8)  Dati dell'Associazione dei produttori di idrocarburi aromatici (APA), membro del Consiglio dell'industria chimica europea.

(9)  Fonte: European Chemicals Bureau (http://ecb.jrc.it/)

(10)  Dati di Eurochlor, membro del CEFIC.

(11)  I pareri del CSTEE sono disponibili sul sito Internet della DG SANCO.


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