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Document 32022D1656

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1656 della Commissione del 26 settembre 2022 relativa al riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/6712

GU L 249 del 27.9.2022, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1656/oj

27.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 249/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1656 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2022

relativa al riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l’articolo 26 della direttiva insieme al regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2) stabiliscono i criteri per determinare:

quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni; e

quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(2)

La direttiva (UE) 2018/2001 contiene anche criteri di calcolo del contributo dell’energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti, sia quando l’energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.

(3)

Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi di certificazione nazionali o volontari. Entrambi i tipi di sistemi sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva (UE) 2018/2001 ne ha ampliato il campo d’applicazione. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l’energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni corrette sui carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(4)

Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l’operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema nazionale o volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non deve imporgli l’obbligo di presentare altre prove a dimostrazione del rispetto dei suddetti criteri. Pertanto, la valutazione positiva e il riconoscimento formale da parte della Commissione di un sistema di certificazione nazionale o volontario garantiscono che le dichiarazioni di conformità da esso rilasciate siano accettate tassativamente da tutti gli Stati membri.

(5)

Il 14 luglio 2021 l’Austria ha presentato per la prima volta alla Commissione la richiesta di riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nel sistema modificato ripresentato dall’Austria il 7 marzo 2022 tali elementi erano stati corretti. Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali (compresi i residui) dall’azienda agricola fino alla prima trasformazione.

(6)

In esito all’esame dell’AACS rispetto alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

(7)

Dall’esame dell’AACS risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

(8)

Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’«Austrian agricultural certification scheme» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 marzo 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, che:

a)

le partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

gli operatori economici rispettano l’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 marzo 2022, che possono avere un’incidenza sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione.

La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a fornire una certificazione adeguata riguardo ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione in determinate circostanze, tra cui:

a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o ha cessato di attuarli in modo che ne risulta una violazione strutturale grave;

b)

se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001; oppure

c)

se il sistema non soddisfa le norme di controllo indipendente o altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).


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