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Document 62008TN0177

Causa T-177/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Schräder/UCVV — Hansson (Sumost 01)

GU C 171 del 5.7.2008, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/45


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Schräder/UCVV — Hansson (Sumost 01)

(Causa T-177/08)

(2008/C 171/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: sigg. T. Leidereiter e W.-A. Schmidt, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della commissione di ricorso del convenuto 4 dicembre 2007, A 005/2007;

condanna del convenuto a sopportare le spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente la varietà vegetale comunitaria: Schräder

Varietà vegetale comunitaria di cui trattasi:«Sumost 01» (domanda n. 2001/1758)

Titolare della varietà vegetale su cui si fonda l'opposizione: Jørn Hansson

Varietà vegetale sui cui si fonda l'opposizione:«Lemon Simphony»

Decisione dell'Ufficio delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rigetto della domanda di registrazione di una varietà vegetale comunitaria

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 59, n. 2, del regolamento (CE) n. 1239/95 (1), in quanto il ricorrente non è stato regolarmente citato a comparire al procedimento orale;

Violazione dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 (2), in quanto la decisione impugnata è fondata su motivi e mezzi di prova sui quali il ricorrente non ha avuto modo di rendere posizione;

Violazione degli artt. 81, n. 2, e 48 del regolamento n. 2100/94 per la presunta parzialità di una collaboratrice del convenuto, la cui testimonianza sarebbe stata presa in considerazione ai fini della decisione;

Violazione dell'art. 60 del regolamento n. 1239/95, in quanto non è stato adottato alcun atto istruttorio formale in merito all'audizione di una collaboratrice del convenuto;

Violazione dell'art. 62 del regolamento n. 2100/94 per valutazione insufficiente ed errata della fattispecie per quanto riguarda il carattere distintivo;

Violazione dell'art. 48 del regolamento n. 2100/94 per presunta parzialità di un membro della commissione di ricorso.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).


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