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Document 32012R0742

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 742/2012 del Consiglio, del 16 agosto 2012 , che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 219 del 17.8.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/742/oj

    17.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

    del 16 agosto 2012

    che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 36/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

    (2)

    Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Drex Technologies Holding S.A.

    Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

    Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.

    16.8.2012


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