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Document 32005R0837

    Regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    GU L 139 del 2.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/837/oj

    2.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 837/2005 DEL CONSIGLIO

    del 23 maggio 2005

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità («Dogana 2000») (2), il regime di transito comunitario è stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo negli Stati membri dal 1o luglio 2003 e si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le amministrazioni doganali sia per gli operatori economici.

    (2)

    Non è più pertanto economicamente giustificato autorizzare l’espletamento delle formalità sulla base di una dichiarazione di transito resa per iscritto, la cui utilizzazione obbliga le autorità doganali a inserire manualmente i dati nel sistema informatizzato. Di norma, pertanto, tutte le dichiarazioni di transito dovrebbero essere stabilite utilizzando un procedimento informatico.

    (3)

    L’utilizzazione di dichiarazioni di transito fatte per iscritto dovrebbe essere consentita soltanto in circostanze eccezionali, in caso di malfunzionamento del sistema informatizzato di transito delle autorità doganali o dell’applicazione dell’obbligato principale, per consentire agli operatori economici di effettuare le operazioni di transito.

    (4)

    Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito, le autorità doganali dovrebbero autorizzare l’utilizzazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto nel caso in cui i viaggiatori non possano accedere direttamente al sistema di transito informatizzato.

    (5)

    Alcuni Stati membri devono ancora elaborare e predisporre gli strumenti e i collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati al sistema di transito informatizzato. É quindi opportuno prevedere un periodo transitorio in cui sia autorizzata l’utilizzazione delle dichiarazioni di transito rese per iscritto.

    (6)

    Tranne nei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle dogane o l’applicazione dell’obbligato principale non funzionino, le autorità doganali che accettano dichiarazioni di transito rese per iscritto dovrebbero provvedere affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

    (7)

    Poiché il comitato del codice doganale non ha espresso un parere, spetta al Consiglio adottare le misure necessarie.

    (8)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) deve essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1)

    l’articolo 353 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 353

    1.   Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

    2.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

    a)

    se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

    b)

    se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona.

    3.   L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

    4.   Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31.

    In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.»;

    2)

    l’articolo 354 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

    Tuttavia, le autorità doganali possono continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31 dicembre 2006.

    Se le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di transito rese per iscritto dopo il 1o luglio 2005, esse devono darne comunicazione scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 105/2000/CE (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


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