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Document E2021C0269

    Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA n. 269/21/COL del 1o dicembre 2021 che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 [2022/1047]

    PUB/2021/1007

    GU L 173 del 30.6.2022, p. 79–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1047/oj

    30.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 173/79


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 269/21/COL

    del 1o dicembre 2021

    che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 [2022/1047]

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («Autorità»),

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

    visto il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

    considerando quanto segue:

    A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

    A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità procede all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell’accordo SEE.

    Il 19 aprile 2021 la Commissione europea («Commissione») ha adottato gli orientamenti riveduti dell’UE in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (1).

    Tali orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

    È opportuno garantire l’applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

    Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati da quest’ultima.

    Previa consultazione della Commissione europea,

    previa consultazione degli Stati EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate mediante l’introduzione degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale con effetto a decorrere dalla data della presente decisione. Gli orientamenti riveduti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 2

    I vigenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2021 sono sostituiti a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Articolo 3

    Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2021

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

    Bente ANGELL-HANSEN

    Presidente

    Membro del Collegio responsabile

    Högni S. KRISTJÁNSSON

    Membro del Collegio

    Stefan BARRIGA

    Membro del Collegio

    Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

    Controfirmataria in qualità di direttrice,

    Affari giuridici e amministrativi


    (1)  Pubblicati nella GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1.


    Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (*)

    Indice

    1.

    Introduzione 83

    2.

    Campo di applicazione e definizioni 85

    2.1.

    Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale 85

    2.2.

    Definizioni 86

    3.

    Aiuti a finalità regionale soggetti a obbligo di notifica 89

    4.

    Costi ammissibili 89

    4.1.

    Aiuti agli investimenti 89

    4.1.1.

    Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento 90

    4.1.2.

    Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali 91

    4.2.

    Aiuti al funzionamento 91

    5.

    Valutazione della compatibilità degli aiuti a finalità regionale 91

    5.1.

    Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione 92

    5.1.1.

    Regimi di aiuti agli investimenti 92

    5.1.2.

    Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica 93

    5.1.3.

    Regimi di aiuti al funzionamento 94

    5.2.

    Effetto di incentivazione 94

    5.2.1.

    Aiuti agli investimenti 94

    5.2.2.

    Regimi di aiuti al funzionamento 96

    5.3.

    Necessità dell’intervento statale 96

    5.4.

    Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale 96

    5.4.1.

    Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi 97

    5.4.2.

    Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto 97

    5.5.

    Proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo) 97

    5.5.1.

    Aiuti agli investimenti 97

    5.5.2.

    Regimi di aiuti al funzionamento 99

    5.6.

    Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 99

    5.6.1.

    Osservazioni generali 99

    5.6.2.

    Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 100

    5.6.3.

    Regimi di aiuti agli investimenti 101

    5.6.4.

    Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica 102

    5.6.5.

    Regimi di aiuti al funzionamento 103

    5.7.

    Trasparenza 103

    6.

    Valutazione 104

    7.

    Carte degli aiuti a finalità regionale 105

    7.1.

    Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale 106

    7.2.

    La deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) 106

    7.3.

    La deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) 107

    7.3.1.

    «Zone c predefinite» 107

    7.3.2.

    «Zone c non predefinite» 108

    7.4.

    Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti 109

    7.4.1.

    Intensità massime di aiuto nelle «zone a» 109

    7.4.2.

    Intensità massime di aiuto nelle «zone c» 110

    7.4.3.

    Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI 110

    7.4.4.

    Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta 110

    7.4.5.

    Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione 110

    7.5.

    Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione 110

    7.6.

    Modifiche 111

    7.6.1.

    Riserva di copertura in termini di popolazione 111

    7.6.2.

    Revisione di medio termine 111

    8.

    Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 111

    9.

    Applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 112

    10.

    Relazioni e monitoraggio 112

    11.

    Revisione 112

    1.   INTRODUZIONE

    1.

    L’Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») può considerare le seguenti tipologie di aiuti di Stato compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE:

    a)

    gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; e

    b)

    gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche dello Spazio economico europeo («SEE») (1).

    Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale.

    2.

    I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE. Essi stabiliscono inoltre i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE.

    3.

    L’obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale è garantire che gli aiuti destinati allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale (2) non alterino in misura indebita le condizioni degli scambi tra Stati del SEE (3). In particolare, tale controllo mira a evitare corse alle sovvenzioni che possono verificarsi quando gli Stati del SEE cercano di attirare o mantenere le imprese nelle zone assistite del SEE e si prefigge di ridurre al minimo necessario gli effetti degli aiuti a finalità regionale sugli scambi e sulla concorrenza.

    4.

    L’obiettivo dello sviluppo regionale e della coesione territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuto, tra cui gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, all’occupazione, alla formazione, all’energia o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di sviluppo economico ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE. In alcuni casi possono essere autorizzate maggiori intensità per queste altre forme di aiuto, se a beneficiarne sono imprese stabilite in zone assistite, per compensare le difficoltà specifiche che devono affrontare in tali zone (4).

    5.

    Gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle zone assistite del SEE (5). In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere l’entità dei problemi di sviluppo nelle zone interessate. I vantaggi prodotti dagli aiuti in termini di sviluppo di una zona assistita devono superare la distorsione della concorrenza e degli scambi che potrebbe derivarne (6). Il peso attribuito agli effetti positivi degli aiuti può variare in funzione della deroga applicata in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c) (7).

    6.

    Inoltre gli aiuti a finalità regionale possono essere efficaci nel promuovere o facilitare lo sviluppo economico delle zone assistite solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone. In alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata. In questo caso gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.

    7.

    Nel 2019 la Commissione europea («Commissione») ha avviato una valutazione della disciplina degli aiuti a finalità regionale per valutare se i suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale fossero ancora idonei allo scopo. I risultati (8) hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma sono necessari alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti. Inoltre, nel valutare l’impatto degli aiuti a finalità regionale, la Commissione può tenere conto del «Green Deal europeo» (9), della «Nuova strategia industriale per l’Europa» (10) e di «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» (11), per cui potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche alle norme. In tale contesto, anche altre norme in materia di aiuti di Stato sono oggetto di un processo di revisione e la Commissione presta particolare attenzione al campo di applicazione di ciascuno degli orientamenti tematici e all’eventuale possibilità di combinare diversi tipi di aiuti per lo stesso investimento. In quanto tale, il sostegno agli investimenti iniziali per tecnologie nuove e rispettose dell’ambiente che contribuiscono alla decarbonizzazione dei processi produttivi nell’industria, comprese le industrie ad alta intensità energetica come l’acciaio, può essere valutato, a seconda delle sue caratteristiche specifiche, soprattutto in base alle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione o alle norme sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia. Gli aiuti a finalità regionale possono anche essere combinati con altri tipi di aiuti: per lo stesso progetto di investimento è possibile, ad esempio, combinare aiuti a finalità regionale con aiuti previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e l’energia se tale progetto di investimento facilita lo sviluppo di una zona assistita e, al tempo stesso, aumenta il livello di tutela ambientale in misura tale che l’investimento o parte di esso può beneficiare di un sostegno in base ad entrambe le normative tematiche e le disposizioni di entrambe le normative sono soddisfatte. In questo modo gli Stati del SEE possono incentivare il raggiungimento di entrambi gli obiettivi in maniera ottimale, evitando una sovracompensazione. […] (12).

    7. bis

    . L’Autorità rileva che alcuni strumenti di intervento e alcune disposizioni legislative cui fa riferimento la Commissione possono non essere integrati nell’accordo SEE. Tenendo conto della particolare situazione legislativa degli Stati EFTA-SEE, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il SEE l’Autorità applicherà tuttavia, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione per valutare la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con il funzionamento dell’accordo SEE (13). I presenti orientamenti contengono pertanto riferimenti alla legislazione dell’Unione europea e ai documenti strategici che figurano negli orientamenti della Commissione (14). Questo non significa che gli Stati EFTA-SEE siano tenuti a rispettare le disposizioni legislative che non sono state integrate nell’accordo SEE.

    8.

    In risposta alla perturbazione economica causata dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha messo a punto strumenti mirati, quali il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (15). La pandemia può avere effetti più duraturi in determinate zone rispetto ad altre: è ancora troppo presto per prevedere l’impatto che avrà nel medio e lungo periodo e per individuare quali zone saranno particolarmente colpite. L’Autorità prevede pertanto, per il 2023, una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, che terrà conto delle ultime statistiche disponibili.

    2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    2.1.   Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale

    9.

    Le condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti sono applicabili sia ai regimi di aiuti a finalità regionale che agli aiuti individuali soggetti a obbligo di notifica.

    10.

    I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti di Stato concessi ai settori dell’acciaio (16), della lignite (17) e del carbone (18).

    11.

    L’Autorità applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti gli altri settori di attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE, ad eccezione dei settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato, in particolare nei settori […] (19) (20) dei trasporti (21), della banda larga (22), e dell’energia (23), tranne nel caso in cui gli aiuti di Stato siano concessi in tali settori nell’ambito di un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento.

    12.

    L’Autorità applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti alla lavorazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli (24).

    13.

    Rispetto alle piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese tendono ad essere meno esposte ai vincoli regionali quando si tratta di investire o di mantenere un’attività economica in una zona assistita. Innanzitutto le grandi imprese possono reperire capitali e crediti sui mercati mondiali più facilmente e sono meno condizionate dall’offerta più limitata di servizi finanziari in una zona assistita. In secondo luogo gli investimenti realizzati dalle grandi imprese possono produrre economie di scala che riducono i costi iniziali legati all’ubicazione e che, per molti versi, non sono legate alla zona in cui viene fatto l’investimento. In terzo luogo le grandi imprese che pianificano investimenti hanno solitamente un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità, il che può comportare una concessione di aiuti non necessaria o non debitamente giustificata. Infine le grandi imprese hanno generalmente un peso significativo sul mercato interessato e, di conseguenza, l’investimento per cui è concesso l’aiuto può causare distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

    14.

    Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, di norma essi non possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche in queste «zone c», conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti. […] (25) (26).

    15.

    Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa costituiscono aiuti al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili solo se si può dimostrare che sono necessari per lo sviluppo della zona, per esempio se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle regioni più svantaggiate [ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell’accordo SEE], o a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per svolgere un’attività economica in una regione ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica.

    16.

    Non sono disciplinati dai presenti orientamenti gli aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (27) o alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Revisione 2.

    17.

    Gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi alle imprese in difficoltà definite ai fini dei presenti orientamenti dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (28).

    18.

    Nel valutare un aiuto a finalità regionale concesso a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, l’Autorità terrà conto di tutti gli aiuti che rimangono da recuperare (29).

    2.2.   Definizioni

    19.

    Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «zone a»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale conformemente all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE; «zone c»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale conformemente all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE;

    2)

    «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nel quadro di un regime;

    3)

    «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

    3.1.

    importo di aiuto corretto = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C)

    3.2.

    dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte di costi ammissibili uguale a 50 milioni di EUR, B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR;

    4)

    «intensità di aiuto»: equivalente sovvenzione lordo espresso come percentuale dei costi ammissibili;

    5)

    «zona assistita»: una «zona a» o una «zona c»;

    6)

    «completamento dell’investimento»: momento in cui l’investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, comunque, entro tre anni dall’inizio dei lavori;

    7)

    «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario dell’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

    8)

    «UE-27»: tutti i 27 Stati membri (esclusa l’Irlanda del Nord) (*);

    8 bis)

    «Stati SEE»: l’UE-27 e gli Stati EFTA-SEE;

    8 ter)

    «Stati EFTA-SEE»: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

    9)

    «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti aspetti minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell’organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;

    10)

    «equivalente sovvenzione lordo»: importo attualizzato dell’aiuto equivalente alla cifra cui ammonterebbe se fosse concesso al beneficiario dell’aiuto sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, calcolato al momento della concessione dell’aiuto o, se precedente, al momento della notifica dell’aiuto all’Autorità, in base al tasso di riferimento applicabile a tale data;

    11)

    «regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento»: atto in base al quale, senza ulteriori misure di esecuzione, possono essere concessi aiuti individuali al funzionamento a imprese che nell’atto sono definite in modo generale e astratto. Ai fini della presente definizione, un regime di aiuti settoriale non può essere considerato un regime orizzontale di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

    12)

    «aiuti individuali»: aiuti ad hoc o aiuti soggetti a obbligo di notifica concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

    13)

    «investimento iniziale»:

    a)

    investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

    la creazione di un nuovo stabilimento,

    l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,

    la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti (30) mai fabbricati prima in detto stabilimento, o

    un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento, o

    b)

    l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale.

    L’investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;

    14)

    «investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica»:

    a)

    investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

    la creazione di un nuovo stabilimento, o

    la diversificazione dell’attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento, o

    b)

    l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell’acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;

    15)

    «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

    16)

    «creazione di posti di lavoro»: incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

    17)

    «grandi imprese»: imprese che non soddisfano le condizioni per essere considerate PMI ai sensi del punto 28;

    18)

    «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR;

    19)

    «intensità massima di aiuto»: intensità di aiuto specificate nelle carte degli aiuti a finalità regionale di cui alla sottosezione 7.4, compresa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI;

    20)

    «numero di dipendenti»: numero di unità di lavoro-anno, vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno; i lavoratori occupati a tempo parziale o i lavoratori stagionali sono conteggiati in frazioni di unità di lavoro-anno;

    21)

    […] (31);

    22)

    «aiuti al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa, compresi i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e di finanziamento qualora questi siano stati inclusi nei costi ammissibili al momento di concedere l’aiuto agli investimenti a finalità regionale;

    23)

    «carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle zone designate da uno Stato EFTA-SEE conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti e approvato dall’Autorità;

    24)

    «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o di un’attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell’aiuto nel SEE;

    25)

    «attività uguali o simili»: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

    26)

    «regime di aiuto settoriale»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

    27)

    «progetto unico d’investimento»: ogni investimento iniziale relativo a un’attività uguale o simile avviato dal beneficiario dell’aiuto (a livello di gruppo) entro tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione statistica di livello 3 (32);

    28)

    «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui agli orientamenti dell’Autorità del 19 aprile 2006 per quanto riguarda gli aiuti alle microimprese e alle piccole e medie imprese (33);

    29)

    «avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento o data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «inizio dei lavori» si intende la data in cui sono stati acquistati gli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

    30)

    «zone scarsamente popolate»: zone designate dallo Stato EFTA-SEE interessato conformemente al punto 169;

    31)

    «attivi materiali»: attivi quali terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

    32)

    «zone a bassissima densità demografica»: regioni statistiche di livello 2 con meno di otto abitanti per km2 o parti di dette regioni statistiche designate dallo Stato EFTA-SEE interessato a norma del punto 169;

    33)

    «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo prima delle imposte e i contributi sociali obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e genitori durante un periodo di tempo definito.

    3.   AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA

    20.

    In linea di principio, gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a notificare gli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («protocollo 3»), ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria integrato nell’accordo SEE mediante l’allegato XV (34).

    21.

    L’Autorità applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali a finalità regionale soggetti a notifica.

    22.

    Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 se l’importo dell’aiuto, sommando tutte le fonti, supera le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC») (35) per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

    23.

    Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime notificato restano anch’essi soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, a meno che il beneficiario:

    a)

    abbia confermato di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale nei due anni precedenti la domanda di aiuto e

    b)

    si sia impegnato a non procedere a una delocalizzazione per un periodo fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale.

    4.   COSTI AMMISSIBILI

    4.1.   Aiuti agli investimenti

    24.

    Sono ammissibili i seguenti costi:

    1)

    i costi per gli investimenti materiali e immateriali; o

    2)

    i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni; o

    3)

    una combinazione di una parte dei costi di cui ai punti 1) e 2), purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra i due.

    25.

    Se i costi ammissibili sono stabiliti sulla base dei costi per gli investimenti materiali e immateriali, sono ammissibili soltanto i costi degli attivi che fanno parte dell’investimento iniziale nello stabilimento del beneficiario degli aiuti situato nella zona assistita in questione.

    26.

    In deroga alla condizione di cui al punto 25, le attrezzature concesse in prestito d’uso (36) possono essere incluse nei costi ammissibili dell’impresa che le ha acquistate (o prodotte) se sono utilizzate per l’intero periodo minimo di manutenzione (cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI) per un’operazione di lavorazione o di assemblaggio compiuta dal beneficiario dell’aiuto e direttamente collegata a un processo di produzione basato sull’investimento iniziale sovvenzionato del beneficiario stesso. Questa deroga si applica a condizione che lo stabilimento del fornitore sia situato in una zona assistita, che il fornitore stesso non riceva aiuti a finalità regionale agli investimenti o aiuti agli investimenti a favore delle PMI a norma dell’articolo 17 del RGEC in relazione alle attrezzature in questione e che l’intensità di aiuto non superi l’intensità massima di aiuto pertinente applicabile alla zona in cui è ubicato lo stabilimento del fornitore. Eventuali adeguamenti dell’intensità di aiuto per i grandi progetti di investimento si applicano anche all’aiuto calcolato per i costi delle attrezzature concesse in prestito d’uso ai fornitori, che sono considerati parte del costo complessivo dell’investimento iniziale.

    4.1.1.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

    27.

    Tranne che per le PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (37).

    28.

    Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all’investimento.

    29.

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.

    30.

    Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

    31.

    I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

    1)

    per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell’investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

    2)

    per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario dell’aiuto di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto.

    32.

    Nel caso di un investimento iniziale di cui al punto 19, sottopunto 13), lettera b) o al punto 19, sottopunto 14), lettera b), in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento.

    33.

    Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d’investimento ammissibili per l’investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

    34.

    Gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d’investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

    1)

    devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

    2)

    devono essere ammortizzabili;

    3)

    devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l’acquirente;

    4)

    devono figurare all’attivo dell’impresa che riceve l’aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

    4.1.2.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

    35.

    Gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali stimati per i posti di lavoro creati mediante un investimento iniziale. Gli aiuti possono compensare solo i costi salariali connessi alla creazione di posti di lavoro, calcolati su un periodo di due anni, e l’intensità di aiuto risultante non deve superare l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata.

    36.

    Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al punto 35, si applicano le seguenti condizioni:

    1)

    il progetto di investimento deve portare alla creazione di posti di lavoro;

    2)

    ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dell’investimento;

    3)

    ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta o tre anni per le PMI.

    4.2.   Aiuti al funzionamento

    37.

    Per i regimi di aiuti al funzionamento i costi ammissibili devono essere predefiniti e interamente imputabili ai problemi che l’aiuto intende risolvere, come lo Stato EFTA-SEE avrà cura di dimostrare.

    38.

    […].

    5.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

    39.

    L’Autorità riterrà che una misura di aiuto a finalità regionale sia compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE solo se l’aiuto contribuisce allo sviluppo regionale e alla coesione. L’obiettivo deve essere promuovere lo sviluppo economico delle «zone a» o agevolare lo sviluppo delle «zone c» (sezione 5.1) e, in aggiunta, soddisfare ciascuno dei seguenti criteri:

    1)

    effetto di incentivazione: l’aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate in modo tale che intraprendano un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo (sezione 5.2);

    2)

    necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di produrre, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 5.3);

    3)

    adeguatezza della misura d’aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire il proprio obiettivo (sezione 5.4);

    4)

    proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): l’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata (sezione 5.5);

    5)

    limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE: gli effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi devono essere controbilanciati da effetti positivi (sezione 5.6);

    6)

    trasparenza dell’aiuto: gli Stati del SEE, l’Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all’aiuto concesso (sezione 5.7).

    40.

    L’equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 6. In tali casi l’Autorità può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

    41.

    Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) o l’attività che essa finanzia comportino una violazione di una disposizione pertinente del diritto del SEE, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE (38).

    5.1.   Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione

    42.

    L’obiettivo principale degli aiuti a finalità regionale è lo sviluppo economico delle zone svantaggiate all’interno del SEE. Promuovendo e agevolando lo sviluppo sostenibile delle zone assistite, gli aiuti migliorano la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le regioni.

    5.1.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

    43.

    I regimi di aiuti a finalità regionale dovrebbero costituire parte integrante di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente definiti.

    44.

    Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il regime è coerente con la strategia di sviluppo della zona interessata e che vi apporta un contributo. A tal fine gli Stati EFTA-SEE possono far riferimento a valutazioni di regimi di aiuti di Stato precedenti, a valutazioni di impatto realizzate dalle autorità che concedono gli aiuti o a pareri di esperti. Per garantire tale contributo alla strategia di sviluppo, il regime di aiuti deve prevedere un metodo che consenta alle autorità che concedono gli aiuti di stabilire le priorità e di selezionare progetti di investimento che soddisfino gli obiettivi del regime (ad esempio mediante un metodo ufficiale di attribuzione di punteggi).

    45.

    Nelle «zone a» i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI o da grandi imprese, mentre nelle «zone c» possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali effettuati da PMI e gli investimenti iniziali per la creazione di una nuova attività economica effettuati da grandi imprese.

    46.

    Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda di aiuto in cui sono descritti gli effetti positivi dell’investimento sullo sviluppo della zona interessata (39).

    47.

    Per garantire che dia un contributo reale e sostenibile allo sviluppo della zona interessata, l’investimento deve essere mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (40).

    48.

    Per fare in modo che l’investimento sia economicamente redditizio, lo Stato EFTA-SEE deve garantire che il beneficiario dell’aiuto apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % (41) dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (42).

    49.

    Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati EFTA-SEE devono inoltre assicurare il rispetto della legislazione ambientale del SEE, tra cui, in particolare, la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale ove richiesto dalla legge e di ottenere tutti i permessi necessari.

    5.1.2.   Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

    50.

    Per dimostrare il contributo che gli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica danno allo sviluppo regionale, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare una serie di indicatori come quelli menzionati di seguito, che possono essere sia diretti (ad esempio posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):

    1)

    il numero di posti di lavoro direttamente creati dall’investimento è un indicatore importante del contributo allo sviluppo regionale e alla coesione, a condizione che si tenga conto anche della qualità e della sostenibilità di tali posti di lavoro e del livello di qualifiche richiesto;

    2)

    un numero ancora maggiore di nuovi posti di lavoro potrebbe essere creato a livello di rete locale di fornitori/subfornitori, favorendo così una migliore integrazione dell’investimento nella zona interessata e garantendo effetti di ricaduta di più vasta portata. Anche il numero di posti di lavoro indiretti creati è un indicatore di cui tenere conto;

    3)

    un impegno da parte del beneficiario dell’aiuto a realizzare attività di formazione di vasta portata onde migliorare le qualifiche (generali e specifiche) della sua forza lavoro sarà considerato un fattore di rafforzamento dello sviluppo regionale e della coesione. Verrà inoltre dato particolare rilievo all’offerta di tirocini o apprendistati soprattutto per i giovani, nonché alle azioni di formazione volte a migliorare le competenze e l’occupabilità dei lavoratori al di fuori dell’impresa;

    4)

    economie di scala esterne o altri vantaggi sul piano dello sviluppo regionale possono essere determinati dalla vicinanza geografica (cosiddetto effetto di raggruppamento). Il raggruppamento di imprese dello stesso settore industriale consente ai singoli stabilimenti una maggiore specializzazione, il che comporta in ultima analisi un’accresciuta efficienza. Tuttavia l’importanza di questo indicatore per determinare il contributo allo sviluppo regionale e alla coesione dipende dallo stato di sviluppo di questo tipo di raggruppamento;

    5)

    gli investimenti rappresentano conoscenze tecniche e possono quindi essere all’origine di un importante trasferimento di tecnologie (ricadute di conoscenza). Gli investimenti realizzati in settori industriali ad alta intensità di tecnologia presentano maggiori probabilità di comportare un trasferimento di tecnologie alla zona interessata. A questo proposito, è importante considerare anche il livello e il contenuto specifico della diffusione delle conoscenze;

    6)

    si può tener conto anche del contributo dei progetti alla capacità della zona interessata di creare nuova tecnologia tramite le risorse di innovazione locali. La cooperazione con gli organismi locali di ricerca e diffusione della conoscenza, come le università o gli istituti di ricerca, può essere considerata positiva al riguardo;

    7)

    la durata dell’investimento e la possibilità che vengano realizzati in futuro ulteriori investimenti costituiscono altrettante indicazioni di un impegno duraturo da parte di un’impresa nella zona interessata.

    51.

    Gli Stati EFTA-SEE possono fare riferimento al piano aziendale del beneficiario dell’aiuto, che potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume degli acquisti realizzati da parte dei produttori locali e il fatturato generato dall’investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale.

    52.

    Agli aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica si applicano le disposizioni di cui ai punti da 47 a 49.

    53.

    Per gli aiuti ad hoc (43), oltre a soddisfare gli obblighi di cui ai punti da 50 a 52, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il progetto è in linea con la strategia di sviluppo della zona interessata e che contribuisce alla sua realizzazione.

    5.1.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

    54.

    I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone assistite solo se gli svantaggi di tali zone sono chiaramente identificati a priori. Gli ostacoli alla capacità di attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo di queste zone.

    55.

    Per quanto riguarda gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle «zone a», gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare l’esistenza e l’entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento.

    56.

    […].

    57.

    Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare il rischio di spopolamento nel caso in cui non siano concessi aiuti al funzionamento.

    5.2.   Effetto di incentivazione

    5.2.1.   Aiuti agli investimenti

    58.

    Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ritiene che un aiuto di Stato abbia un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento dell’impresa incentivandola a intraprendere un’attività supplementare per lo sviluppo di una zona che non realizzerebbe o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo se l’aiuto non fosse concesso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa effettuerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

    59.

    L’effetto di incentivazione può essere dimostrato in due modi:

    1)

    l’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva di investire nella zona interessata perché altrimenti l’investimento non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario dell’aiuto in nessuna zona del SEE (44) (scenario 1, decisione di investimento);

    2)

    l’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato nella zona interessata invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella zona interessata (scenario 2, decisione sull’ubicazione).

    60.

    Se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell’aiuto promuovendo investimenti iniziali (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento verrebbe realizzato nella zona anche in assenza dell’aiuto. Pertanto l’aiuto non produce l’effetto di incentivazione per conseguire l’obiettivo di sviluppo regionale e di coesione e non può essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dei presenti orientamenti.

    61.

    Ciononostante, quando gli aiuti a finalità regionale sono concessi mediante fondi della politica di coesione nelle «zone a» onde realizzare investimenti necessari per il raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione del SEE, si può considerare che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se, in sua assenza, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella zona interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente.

    5.2.1.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

    62.

    I lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo che è stato presentato il modulo di domanda di aiuto.

    63.

    Se i lavori iniziano prima della presentazione del modulo di domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale sarà considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    64.

    Gli Stati EFTA-SEE devono presentare un modulo standard di domanda di aiuto contenente almeno tutte le informazioni elencate nell’allegato VII. Nel modulo, le PMI e le grandi imprese devono spiegare in un’ipotesi controfattuale cosa succederebbe se non beneficiassero dell’aiuto, indicando quale degli scenari descritti al punto 59 si applica al loro caso.

    65.

    Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dell’ipotesi controfattuale descritta nel modulo di domanda. Le PMI non devono conformarsi a tale obbligo per quanto riguarda gli aiuti non soggetti a notifica concessi nell’ambito di un regime.

    66.

    L’autorità che concede l’aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e si accerta che l’aiuto a finalità regionale produca l’effetto di incentivazione richiesto corrispondente a uno degli scenari di cui al punto 59. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario dell’aiuto.

    5.2.1.2.   Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

    67.

    Oltre agli obblighi di cui ai punti da 62 a 66, per gli aiuti individuali soggetti a notifica gli Stati EFTA-SEE devono fornire prove evidenti che l’aiuto ha un’incidenza sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo (45), indicando quale degli scenari descritti al punto 59 è di applicazione. Per permettere una valutazione globale, gli Stati EFTA-SEE devono fornire non soltanto informazioni sul progetto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui il richiedente non riceve alcun aiuto da nessuna autorità pubblica nel SEE.

    68.

    Nello scenario 1 gli Stati EFTA-SEE possono dimostrare che l’aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che l’investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza dell’aiuto.

    69.

    Nello scenario 2 gli Stati EFTA-SEE possono dimostrare che l’aiuto ha un effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nella zona interessata e quelli dell’ubicazione in un’altra o in altre zone. L’Autorità verifica che tali confronti siano realistici.

    70.

    Gli Stati EFTA-SEE sono invitati a consultare autentici documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (compresa la valutazione dei rischi specifici legati all’ubicazione dell’investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Questi documenti devono essere contemporanei al processo decisionale relativo all’investimento o alla sua ubicazione. Per aiutare gli Stati EFTA-SEE a dimostrare l’effetto di incentivazione sono potenzialmente utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le varianti di realizzazione dell’investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

    71.

    In tale contesto, e in particolare nello scenario 1, il livello di redditività può essere valutato con metodi che costituiscono prassi usuali in un dato settore industriale, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) (46) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) (47) o l’utile sul capitale investito (return on capital employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale del beneficiario nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

    72.

    Se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario dell’aiuto promuovendo investimenti (supplementari) nella zona, non vi sono effetti positivi per la zona. L’aiuto non sarà pertanto ritenuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE se risulta che lo stesso investimento sarebbe realizzato nella zona anche in assenza dell’aiuto.

    5.2.2.   Regimi di aiuti al funzionamento

    73.

    Per quanto riguarda i regimi di aiuti al funzionamento, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza di aiuto, il livello di attività economica nella zona interessata risulti notevolmente ridotto a causa dei problemi che l’aiuto è destinato risolvere.

    74.

    Pertanto, ove lo Stato EFTA-SEE abbia dimostrato l’esistenza e il carattere sostanziale di questi problemi nella zona in questione (cfr. punti da 54 a 57), l’Autorità riterrà che l’aiuto al funzionamento stimoli attività economiche supplementari nella zona.

    5.3.   Necessità dell’intervento statale

    75.

    Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di sviluppo regionale e di coesione, è innanzitutto necessario analizzare il problema. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, il che è particolarmente importante in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

    76.

    A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un suo funzionamento efficiente e rafforzandone la competitività. Se il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell’equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

    77.

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti, l’Autorità ritiene che senza l’intervento statale in queste zone il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di un livello sufficiente di sviluppo economico e di coesione. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone sono considerati necessari.

    5.4.   Adeguatezza degli aiuti a finalità regionale

    78.

    La misura di aiuto deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. Una misura d’aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale e alla coesione.

    5.4.1.   Appropriatezza degli strumenti di intervento alternativi

    5.4.1.1.   Aiuti agli investimenti

    79.

    Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non sono l’unico strumento di cui dispongono gli Stati EFTA-SEE per rilanciare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle zone assistite: essi possono ricorrere ad altre misure come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell’istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

    80.

    Al momento di notificare un regime di aiuti agli investimenti, gli Stati EFTA-SEE devono indicare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per contribuire a sviluppare la zona.

    81.

    Se decide di mettere in atto un regime di aiuto settoriale, lo Stato EFTA-SEE deve dimostrare i vantaggi di questa scelta rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni strategiche.

    82.

    L’Autorità terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto fornite dagli Stati EFTA-SEE. Allo stesso modo, per valutare l’adeguatezza del regime proposto può prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto nella sezione 6.

    83.

    Nel caso degli aiuti agli investimenti ad hoc gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare come l’aiuto sia in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto nel quadro di un regime o ad altri tipi di misure.

    5.4.1.2.   Regimi di aiuti al funzionamento

    84.

    Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che l’aiuto è appropriato per conseguire l’obiettivo del regime in relazione ai problemi che l’aiuto si prefigge di risolvere. Per dimostrare che l’aiuto è appropriato, gli Stati EFTA-SEE possono calcolare ex ante l’importo dell’aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo (48).

    5.4.2.   Appropriatezza dei differenti strumenti di aiuto

    85.

    Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sotto diverse forme, ma gli Stati EFTA-SEE devono garantire che l’aiuto sia concesso in modo da generare le minori distorsioni degli scambi e della concorrenza possibili. Se l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi), gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a dimostrare perché altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli) non siano appropriate.

    86.

    Per valutare l’adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 6.

    5.5.   Proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo)

    5.5.1.   Aiuti agli investimenti

    87.

    L’importo dell’aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata.

    88.

    Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, l’Autorità applica per gli aiuti agli investimenti intensità massime di aiuto (49).

    89.

    Per un progetto di investimento iniziale, l’autorità che concede l’aiuto deve calcolare l’intensità massima e l’importo massimo dell’aiuto (50) [importo di aiuto corretto (51) e corrispondente intensità di aiuto ridotta per i grandi progetti di investimento] al momento della concessione dell’aiuto o, se precedente, al momento della notifica dell’aiuto all’Autorità.

    90.

    Poiché è probabile che i grandi progetti di investimento comportino maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi, l’importo dell’aiuto per tali progetti non deve superare l’importo di aiuto corretto.

    91.

    Se l’investimento iniziale fa parte di un unico progetto di investimento e se quest’ultimo è un grande progetto di investimento, l’importo dell’aiuto per il singolo progetto di investimento non deve superare l’importo dell’aiuto corretto. Il tasso di cambio e il tasso di attualizzazione da applicare per rispettare tale disposizione sono quelli applicabili alla data di concessione dell’aiuto per il primo progetto del progetto unico di investimento.

    92.

    Le intensità massime di aiuto hanno un duplice scopo.

    93.

    Innanzitutto, per i regimi soggetti a notifica, tali intensità massime di aiuto rappresentano una sorta di «zona di sicurezza» per le PMI: se l’intensità di aiuto non supera il massimo consentito, si ritiene che l’aiuto sia proporzionato.

    94.

    In secondo luogo, per tutti gli altri casi le intensità massime di aiuto servono da limite all’approccio del sovraccosto netto di cui ai punti da 95 a 97.

    95.

    Di regola, l’Autorità considera gli aiuti individuali soggetti a notifica limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti dell’investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale di assenza di aiuto (52), utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime soggetto a notifica, lo Stato EFTA-SEE deve garantire che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto», utilizzando le intensità massime di aiuto come limite massimo.

    96.

    Per le situazioni riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), l’importo dell’aiuto non dovrebbe pertanto superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio per portare il TRI al di sopra del normale tasso applicato dall’impresa ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, per aumentare il TRI al di sopra del costo del capitale del beneficiario nel suo insieme oppure al di sopra dei tassi di rendimento abitualmente registrati in quel settore industriale.

    97.

    Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (incentivi alla scelta del luogo), l’importo dell’aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il VAN dell’investimento nella zona interessata e il VAN nell’ubicazione alternativa. Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione e le differenze salariali. Tuttavia, se il sito alternativo si trova all’interno del SEE, le sovvenzioni concesse per tale luogo non possono essere prese in considerazione.

    98.

    Anche i calcoli utilizzati per analizzare l’effetto di incentivazione possono essere utilizzati per valutare se l’aiuto è proporzionato. Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto 70.

    99.

    Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti a finalità regionale ad hoc, a condizione che l’importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l’intensità massima per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l’aiuto. Qualsiasi altro aiuto di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti può essere cumulato unicamente se non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base a norme specifiche applicabili. Le verifiche relative al cumulo devono essere effettuate sia al momento della concessione dell’aiuto che al momento dell’erogazione dell’aiuto (53). Se prevede la possibilità di cumulo di aiuti di Stato concessi a titolo di un regime con aiuti di Stato concessi a titolo di altri regimi, lo Stato EFTA-SEE deve specificare, per ciascun regime, il metodo per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.

    100.

    Per un investimento iniziale connesso a progetti nell’ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) che soddisfano i criteri del regolamento recante disposizioni specifiche relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) (54), l’intensità di aiuto che si applica alla zona dell’investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l’investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l’intensità massima di aiuto per l’investimento iniziale è quella applicabile nella zona assistita in cui si sostiene la maggior parte dei costi ammissibili. Gli investimenti iniziali realizzati da grandi imprese nelle «zone c» possono ricevere solo aiuti a finalità regionale nel contesto dei progetti CTE se sono investimenti iniziali finalizzati alla creazione di una nuova attività economica.

    5.5.2.   Regimi di aiuti al funzionamento

    101.

    Gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che il livello di aiuto è proporzionato ai problemi che l’aiuto si prefigge di risolvere.

    102.

    In particolare gli Stati EFTA-SEE devono soddisfare le seguenti condizioni:

    1)

    l’aiuto deve essere calcolato in relazione a una serie predefinita di costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l’aiuto intende risolvere, dimostrati dallo Stato EFTA-SEE;

    2)

    l’aiuto deve essere limitato a una determinata percentuale di questi costi ammissibili predefiniti e non deve superarli;

    3)

    l’importo dell’aiuto per beneficiario deve essere proporzionale al livello dei problemi effettivamente riscontrati da ciascun beneficiario dell’aiuto.

    103.

    Per quanto riguarda gli aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI delle «zone a» devono affrontare, il livello dell’aiuto deve essere progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (55). Ciò non si applica ai regimi volti a prevenire lo spopolamento nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica.

    5.6.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    104.

    Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati del SEE devono essere limitati e non devono superare gli effetti positivi dell’aiuto in misura contraria all’interesse comune.

    5.6.1.   Osservazioni generali

    105.

    Nell’analisi complessiva degli effetti positivi dell’aiuto (sezione 5.1) e dei suoi effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, l’Autorità può tener conto, se del caso, del fatto che, oltre a contribuire allo sviluppo regionale e alla coesione, l’aiuto produce altri effetti positivi. Questi effetti si producono ad esempio qualora si accerti che l’investimento iniziale, oltre a creare posti di lavoro a livello locale, introdurre nuove attività e/o generare entrate locali, contribuisce in modo sostanziale in particolare alla transizione digitale o alla transizione verso attività ecosostenibili, comprese quelle a basse emissioni di carbonio, a impatto climatico zero o resilienti ai cambiamenti climatici. L’Autorità presterà particolare attenzione all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (56) sulla tassonomia, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», o ad altre metodologie comparabili. Inoltre, nell’ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, l’Autorità può tener conto, se del caso, delle esternalità negative dell’attività sovvenzionata, qualora tali esternalità incidano negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE in misura contraria all’interesse comune, creando o aggravando inefficienze del mercato (57).

    106.

    In termini di effetti negativi, gli aiuti a finalità regionale possono dar luogo a due tipi principali di potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sull’ubicazione. Entrambi i tipi di distorsioni danno vita a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (distribuzione delle attività economiche tra le regioni).

    107.

    Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato è il fatto che essi impediscono al mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Gli aiuti di Stato che danno luogo a un’espansione sostanziale della capacità in un mercato poco efficiente possono falsare indebitamente la concorrenza, in quanto la creazione o il mantenimento di un eccesso di capacità può comprimere i margini di profitto, ridurre gli investimenti dei concorrenti o addirittura indurre i concorrenti a uscire dal mercato. Potrebbe risultarne una situazione in cui imprese concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di competere sul mercato vengano costrette a uscire dal mercato. Si rischierebbe inoltre di impedire alle imprese di accedere al mercato o di espandersi e di scoraggiare i concorrenti ad innovare. Da quanto sopra descritto potrebbero derivare strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, sarebbero dannose anche per i consumatori. La disponibilità di aiuti può anche indurre i potenziali beneficiari ad adagiarsi o ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi, con possibili effetti negativi a lungo termine sulle prestazioni globali del settore.

    108.

    Gli aiuti possono inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole per il beneficiario dell’aiuto. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l’espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l’accesso di nuovi concorrenti.

    109.

    Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti a finalità regionale incidono anche, per loro natura, sull’ubicazione dell’attività economica: se una zona attrae investimenti grazie all’aiuto, altre non potranno avvalersi di questa opportunità. Le zone che subiscono gli effetti negativi dell’aiuto possono registrare una perdita di attività economica e di posti di lavoro, ivi compresi posti di lavoro per i subappaltatori, nonché un calo delle esternalità positive (per esempio in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di istruzione e formazione).

    110.

    Ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Una caratteristica specifica degli aiuti a finalità regionale è che mirano a influenzare la scelta degli investitori riguardo al luogo in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite senza sottrarli ad altre zone assistite ugualmente o meno sviluppate, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della zona, ma anche alla coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio di tutto il SEE. I potenziali effetti negativi degli aiuti a finalità regionale sull’ubicazione sono già limitati, in certa misura, dalle carte degli aiuti a finalità regionale, le quali definiscono le zone in cui gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi conformemente agli obiettivi di sviluppo economico regionale e di coesione e alle intensità massime di aiuto ammissibili. Per valutare l’impatto dell’aiuto sullo sviluppo della zona e sulla coesione, rimane tuttavia importante avere un’idea di cosa avverrebbe in assenza di aiuto.

    5.6.2.   Evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

    111.

    L’Autorità ha individuato una serie di situazioni in cui gli effetti negativi degli aiuti agli investimenti a finalità regionale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, per cui l’aiuto potrebbe non essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    5.6.2.1.   Creazione di eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto

    112.

    Come indicato al punto 107, per valutare gli effetti negativi dell’aiuto, l’Autorità prende in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto se il mercato è poco efficiente.

    113.

    Se gli aiuti di Stato rendono possibile la realizzazione di investimenti che creano capacità produttiva supplementare in un mercato, vi è il rischio di potenziali effetti negativi sulla produzione o sugli investimenti in altre zone del SEE, soprattutto se l’aumento di capacità è superiore alla crescita del mercato o si verifica in un mercato caratterizzato da eccesso di capacità.

    114.

    Pertanto se l’investimento porta alla creazione o al rafforzamento di un eccesso di capacità in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto (ad esempio, un mercato in contrazione) (58), l’Autorità ritiene che l’aiuto abbia un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi. Si tratta in particolare dei casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento).

    115.

    Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione) in cui l’investimento avverrebbe in ogni caso nello stesso mercato geografico o, eccezionalmente, in un mercato geografico diverso ma le cui vendite riguardano lo stesso mercato geografico, l’aiuto influisce soltanto sulla decisione relativa all’ubicazione, a condizione che si limiti al minimo necessario per compensare lo svantaggio derivante dal luogo e non conferisca liquidità aggiuntiva al beneficiario dell’aiuto. In tale situazione il progetto di investimento apporterebbe al mercato geografico interessato capacità supplementari, indipendentemente dall’aiuto. Pertanto, i possibili esiti in termini di eccesso di capacità sarebbero, in linea teorica, gli stessi, indipendentemente dall’aiuto. Tuttavia, se l’ubicazione alternativa degli investimenti si trova in un mercato geografico diverso e l’aiuto conduce alla creazione di un eccesso di capacità su un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, valgono ugualmente le conclusioni di cui al punto 114.

    5.6.2.2.   Effetti negativi per la coesione

    116.

    Come indicato ai punti 109 e 110, per valutare gli effetti negativi dell’aiuto, l’Autorità deve tener conto dei suoi effetti sull’ubicazione dell’attività economica.

    117.

    Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione), il fatto che, in assenza di aiuto, l’investimento sarebbe stato realizzato in una zona con un’intensità di aiuto a finalità regionale (59) superiore o identica a quella della zona interessata, costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da eventuali effetti positivi, poiché viene meno la ragion d’essere degli aiuti a finalità regionale.

    5.6.2.3.   Delocalizzazione

    118.

    Nel valutare le misure soggette a notifica l’Autorità chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all’interno del SEE. In una situazione di questo tipo, qualora l’investimento serva a permettere al beneficiario dell’aiuto di spostare un’attività verso la zona interessata, se vi è un nesso causale tra l’aiuto e la delocalizzazione, ciò comporta un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da eventuali elementi positivi.

    5.6.3.   Regimi di aiuti agli investimenti

    119.

    I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti negativi sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell’ambito di regimi potrebbero portare anche a una significativa perdita di attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato se il regime è incentrato su determinati settori.

    120.

    Gli Stati EFTA-SEE devono quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti e delle caratteristiche dei settori interessati. Per permettere all’Autorità di valutare i potenziali effetti negativi, gli Stati EFTA-SEE possono sottoporle le eventuali valutazioni d’impatto disponibili nonché valutazioni ex post svolte per precedenti regimi simili.

    121.

    Quando concede un aiuto per progetti singoli nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare e a confermare che l’aiuto non produca gli effetti negativi evidenti di cui ai punti da 111 a 118. La verifica può basarsi sulle informazioni ricevute dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda di aiuto e sulla dichiarazione resa nel modulo di domanda di aiuto, la quale dovrebbe indicare un sito alternativo nell’ipotesi in cui non venga concesso alcun aiuto.

    5.6.4.   Aiuti individuali agli investimenti soggetti a notifica

    122.

    Per valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali, l’Autorità fa una distinzione tra i due scenari controfattuali descritti ai punti 96 e 97.

    5.6.4.1.   Situazioni corrispondenti allo scenario 1 (decisioni di investimento)

    123.

    Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 1, l’Autorità attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l’uscita dal mercato e al concetto di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da 124 a 133 e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell’aiuto. Tuttavia, qualora fosse assodato che l’aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui al punto 114, è improbabile che tali effetti negativi siano controbilanciati da eventuali effetti positivi e che l’aiuto sia ritenuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    124.

    Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fornire prove che consentano all’Autorità di individuare i mercati del prodotto interessati (prodotti che risentono del cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d’investimento (60). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (in virtù delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell’utilizzo previsto) o dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione).

    125.

    Per valutare le potenziali distorsioni, l’Autorità utilizzerà più criteri, tra cui la struttura del mercato del prodotto interessato, l’andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario dell’aiuto, le barriere all’ingresso e all’uscita e la differenziazione del prodotto.

    126.

    Il fatto che un’impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

    127.

    L’Autorità distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

    1)

    quando è in atto un’espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e

    2)

    quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

    128.

    Per decidere se l’aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, l’Autorità prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no.

    129.

    Nel caso di un mercato in crescita, vi sono di solito meno motivi per temere che l’aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l’uscita dal mercato o l’ingresso sul mercato.

    130.

    I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. L’Autorità distingue tra i casi in cui, in una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (ossia è in contrazione) e quelli in cui il mercato è in fase di declino relativo (ossia cresce ma senza superare il tasso di crescita di riferimento).

    131.

    La scarsa efficienza del mercato è misurata, di norma, in relazione al prodotto interno lordo (PIL) registrato nel SEE nel triennio precedente l’avvio del progetto (tasso di riferimento), ma può essere anche misurata sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato, gli indici di utilizzo della capacità che dovrebbero derivarne e la probabile incidenza dell’aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e di margini di profitto.

    132.

    In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell’aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, l’Autorità valuterà l’effetto dell’aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell’eventuale rischio che comporti un’esclusione dei produttori del SEE.

    133.

    Per valutare l’esistenza di un considerevole potere di mercato, l’Autorità terrà conto della posizione del beneficiario dell’aiuto in un dato periodo di tempo prima di aver ricevuto l’aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver completato l’investimento. L’Autorità prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, così come le quote di mercato dei suoi concorrenti e altri fattori pertinenti. Ad esempio valuterà la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all’ingresso (61), il potere contrattuale dell’acquirente (62) e le barriere all’espansione o all’uscita.

    5.6.4.2.   Situazioni corrispondenti allo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione)

    134.

    Se l’analisi controfattuale suggerisce che, anche in assenza di aiuto, l’investimento sarebbe stato realizzato in un altro luogo (scenario 2) dello stesso mercato geografico del prodotto in esame, e se l’aiuto è proporzionale, in linea di principio è probabile che l’esito in termini di eccesso di capacità o di considerevole potere di mercato sia lo stesso, a prescindere dalla presenza dell’aiuto. In tali casi, gli effetti positivi dell’aiuto sono probabilmente tali da compensare i limitati effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, se l’ubicazione alternativa si trova all’interno del SEE, l’Autorità si concentra in particolare sugli effetti negativi che questa potrebbe produrre. Di conseguenza, se l’aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui ai punti 117 e 118, è improbabile che questi siano compensati da eventuali effetti positivi ed è pertanto improbabile che l’aiuto sia ritenuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    5.6.5.   Regimi di aiuti al funzionamento

    135.

    Se l’aiuto è necessario e proporzionale per conseguire il contributo allo sviluppo regionale e alla coesione di cui alla sottosezione 5.1.3, è probabile che gli effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati del SEE siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l’aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un’industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all’ingresso o all’uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambi. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi possano essere compensati da eventuali effetti positivi.

    5.7.   Trasparenza

    136.

    Gli Stati EFTA-SEE garantiscono la pubblicazione, nella piattaforma Transparency Award Module (63) della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato, delle seguenti informazioni:

    1)

    il testo integrale della decisione di concessione dell’aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

    2)

    informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR, secondo la struttura di cui all’allegato VIII.

    137.

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai progetti CTE, le informazioni di cui al punto 136 devono essere pubblicate sul sito web dello Stato del SEE in cui ha sede l’autorità di gestione (64) interessata. In alternativa, tutti gli Stati del SEE partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all’interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

    138.

    Gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a organizzare i siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto 136 in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni o obbligo di registrazione dell’utente.

    139.

    Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al punto 136, paragrafo 2), sono considerate soddisfatte se gli Stati EFTA-SEE pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

     

    0,1-0,5;

     

    0,5-1;

     

    1-2;

     

    2-5;

     

    5-10;

     

    10-30;

     

    30-60;

     

    60-100;

     

    100-250; e

     

    250 e oltre.

    140.

    Le informazioni menzionate al punto 136, paragrafo 2), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (65). Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a pubblicare tali informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione dell’Autorità che dichiara gli aiuti compatibili. Per consentire l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dall’accordo SEE, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

    141.

    L’Autorità pubblicherà sul suo sito web il link al sito internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 136.

    6.   VALUTAZIONE

    142.

    A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, l’Autorità può esigere che i regimi di aiuto di cui al punto 143 siano soggetti a una valutazione ex post. Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che rischiano di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non ne è valutata per tempo l’attuazione.

    143.

    Una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi caratterizzati da ingenti importi di aiuto o che presentano caratteristiche innovative o quando sono previste significative modifiche a livello di mercato, tecnologia o normative. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati EFTA-SEE un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    144.

    L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dall’Autorità e che non abbiano prodotto esiti negativi. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato.

    145.

    L’obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Essa dovrebbe inoltre valutare l’incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

    146.

    Per i regimi di aiuto soggetti all’obbligo di valutazione di cui al punto 143, gli Stati EFTA-SEE devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte dell’Autorità, secondo le seguenti modalità:

    1)

    insieme al regime di aiuti, se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

    2)

    entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

    3)

    entro i 30 giorni lavorativi successivi all’iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

    147.

    Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dall’Autorità (66). Gli Stati EFTA-SEE devono pubblicare il piano di valutazione approvato dall’Autorità.

    148.

    La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati EFTA-SEE.

    149.

    La valutazione finale deve essere presentata all’Autorità in tempo utile per consentirle di valutare l’eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L’ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

    7.   CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

    150.

    Nella presente sezione, l’Autorità stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati EFTA-SEE intendono designare come «a» o «c» (67) devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare all’Autorità, che quest’ultima deve approvare prima che l’aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone.

    151.

    Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata.

    152.

    Per mantenere l’effetto di incentivazione dell’aiuto, se le domande di aiuto per misure di aiuto discrezionali sono state presentate già prima dell’inizio del periodo di validità della carta, l’«importo di aiuto ritenuto necessario» indicato nella domanda di aiuto originaria non deve essere modificato retroattivamente, dopo l’inizio dei lavori del progetto, per giustificare un’intensità di aiuto più elevata che potrebbe essere disponibile ai sensi dei presenti orientamenti.

    153.

    Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazione fiscale, le intensità massime di aiuto previste dai presenti orientamenti possono essere applicate soltanto ai progetti avviati a partire dalla data in cui la maggiorazione della pertinente intensità massima di aiuto è diventata applicabile in virtù delle pertinenti norme nazionali. Per i progetti avviati prima di tale data, continuerà ad applicarsi l’intensità massima di aiuto approvata nell’ambito della precedente carta degli aiuti a finalità regionale.

    7.1.   Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale

    154.

    Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga dal divieto generale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione ritiene che la popolazione complessiva delle «zone a» e delle «zone c» dell’UE-27 debba essere inferiore a quella delle zone non designate. La copertura totale delle zone designate nell’UE-27 dovrebbe quindi essere inferiore al 50 % della popolazione dell’UE-27.

    155.

    Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (68), la Commissione aveva fissato la copertura complessiva delle «zone a» e delle «zone c» al 47 % della popolazione dell’UE-28. Alla luce del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’UE, la Commissione ritiene opportuno aumentare al 48 % la copertura complessiva dell’UE-27 in termini di popolazione.

    156.

    Di conseguenza, negli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (69) il massimale complessivo di copertura delle «zone a» e delle «zone c» è fissato per gli Stati membri al 48 % della popolazione UE-27.

    156 bis.

    L’Autorità condivide il punto di vista della Commissione. Di conseguenza, sarebbe opportuno fissare nei presenti orientamenti un massimale complessivo di copertura corrispondente per tutto il SEE, comprendente gli Stati EFTA-SEE. Questo massimale a livello del SEE si ottiene integrando la popolazione degli Stati EFTA-SEE nel calcolo del massimale di copertura stabilito negli orientamenti della Commissione. Pertanto, ai fini dei presenti orientamenti, il massimale complessivo di copertura delle «zone a» e delle «zone c» è fissato al 48 % della popolazione totale del SEE, sulla base dei dati Eurostat per il 2018.

    7.2.   La deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a)

    157.

    L’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell’accordo «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Secondo la Corte di giustizia, l’uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), [del trattato sul funzionamento dell’Unione europea] dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella [dell’Unione] nel suo complesso (70).

    158.

    L’Autorità ritiene di conseguenza che le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE siano soddisfatte nelle regioni statistiche di livello 2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media del SEE (71).

    159.

    Gli Stati EFTA-SEE possono quindi designare le seguenti zone come «zone a»:

    1)

    le regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto (72), è inferiore o pari al 75 % della media SEE (in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat (73);

    2)

    […].

    160.

    L’allegato I indica le «zone a» ammissibili per Stato EFTA-SEE. Al momento dell’adozione dei presenti orientamenti, nessuna regione degli Stati EFTA-SEE poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE.

    7.3.   La deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c)

    161.

    L’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell’accordo «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la Corte di giustizia, la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [del trattato sul funzionamento dell’Unione europea] […] consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dall’articolo [107], paragrafo 3, lettera a), «purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale» (74). L’Autorità ritiene che lo stesso valga ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

    162.

    Il massimale di copertura per le «zone c» nel SEE («copertura c») si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili del SEE dal massimale di copertura complessivo a livello del SEE di cui al punto 156 bis.

    163.

    Vi sono due categorie di «zone c»:

    1)

    le zone che soddisfano certe condizioni prestabilite e che uno Stato EFTA-SEE può quindi designare come «zone c» senza ulteriori giustificazioni («zone c predefinite»);

    2)

    le zone che uno Stato EFTA-SEE può, a sua discrezione, designare come «zone c» purché dimostri che soddisfano certi criteri socioeconomici («zone c non predefinite»).

    7.3.1.   «Zone c predefinite»

    7.3.1.1.   Assegnazione specifica della «copertura c» per le «zone c predefinite»

    164.

    […] (75).

    165.

    L’Autorità ritiene inoltre che gli Stati EFTA-SEE debbano avere sufficiente «copertura c» per poter designare come «zone c» le zone con bassa densità di popolazione.

    166.

    Le seguenti zone saranno quindi considerate come «zone c predefinite»:

    1)

    […];

    2)

    zone scarsamente popolate: le regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 (dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 2018).

    167.

    L’allegato I indica la ripartizione specifica della copertura per le «zone c predefinite» per Stato EFTA-SEE. Questa ripartizione della popolazione può essere utilizzata soltanto per designare «zone c predefinite».

    7.3.1.2.   Designazione delle «zone c predefinite»

    168.

    Uno Stato EFTA-SEE può designare come «zone c» le «zone c predefinite» di cui al punto 166.

    169.

    Per le zone scarsamente popolate, in linea di principio gli Stati EFTA-SEE dovrebbero designare le regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2. Tuttavia, gli Stati EFTA-SEE possono designare parti di regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone contigue limitrofe a queste regioni statistiche di livello 3, a condizione che tali zone abbiano meno di 12,5 abitanti per km2. Per le zone a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE possono designare regioni statistiche di livello 2 con meno di 8 abitanti per km2 o altre zone contigue più piccole limitrofe a tali regioni statistiche di livello 2, a condizione che tali zone abbiano meno di 8 abitanti per km2 e che la popolazione complessiva delle zone a bassissima densità demografica e scarsamente popolate non superi la ripartizione specifica della «copertura c» di cui al punto 167.

    7.3.2.   «Zone c non predefinite»

    7.3.2.1.   Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati EFTA-SEE della copertura per le «zone c non predefinite»

    170.

    Il massimale di copertura totale per le «zone c non predefinite» nel SEE si ottiene deducendo la popolazione delle «zone a» ammissibili e delle «zone c predefinite» per l’UE-27 e gli Stati EFTA-SEE dal massimale di copertura complessivo a livello del SEE fissato al punto 156 bis. La copertura delle «zone c non predefinite» è ripartita tra gli Stati EFTA-SEE applicando il metodo di cui all’allegato III.

    7.3.2.2.   Rete di sicurezza e copertura minima in termini di popolazione

    171.

    Per garantire continuità nelle carte degli aiuti a finalità regionale e un margine minimo di manovra per tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 30 % della sua copertura totale rispetto al periodo 2017-2020 e che tutti gli Stati membri debbano avere una copertura minima in termini di popolazione.

    172.

    Pertanto, in deroga al massimale di copertura complessiva di cui al punto 156 degli orientamenti della Commissione, quest’ultima ha aumentato la «copertura c» per ciascuno Stato membro in modo che:

    1)

    la copertura totale «a» e «c» di ciascuno Stato membro interessato non risulti ridotta di più del 30 % rispetto al periodo 2017-2020 (76);

    2)

    tutti gli Stati membri abbiano una copertura in termini di popolazione pari almeno al 7,5 % della popolazione nazionale (77).

    172 bis.

    L’Autorità condivide il punto di vista della Commissione. Di conseguenza, la «copertura c» è aumentata in modo che il Liechtenstein riceva la copertura minima in termini di popolazione del 7,5 % della popolazione nazionale.

    173.

    L’allegato I riporta la copertura per le «zone c non predefinite», comprese la rete di sicurezza e la copertura minima in termini di popolazione, per ciascuno Stato EFTA-SEE.

    7.3.2.3.   Designazione delle «zone c non predefinite»

    174.

    L’Autorità ritiene che i criteri utilizzati dagli Stati EFTA-SEE per designare le «zone c» debbano rispecchiare la varietà di situazioni in cui la concessione di aiuti a finalità regionale possa essere giustificata. I criteri dovrebbero quindi tener conto dei problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili nelle «zone c» e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale non inciderà sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    175.

    Pertanto, gli Stati EFTA-SEE possono designare come «c» le «zone c non predefinite» che soddisfano i seguenti criteri:

    1)

    Criterio 1: zone contigue con almeno 100 000 abitanti (78). Tali zone devono essere situate nelle regioni statistiche di livello 2 o di livello 3 con:

    i)

    un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE; oppure

    ii)

    un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (79).

    2)

    Criterio 2: regioni statistiche di livello 3 con meno di 100 000 abitanti con:

    i)

    un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE; oppure

    ii)

    un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale.

    3)

    Criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico simile (es. penisole o zone montagnose) con:

    i)

    un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE (80); oppure

    ii)

    un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (81); oppure

    iii)

    meno di 5 000 abitanti.

    4)

    Criterio 4: regioni statistiche di livello 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una «zona a» o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

    5)

    Criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti (82) che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni statistiche di livello 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4 (83).

    176.

    Per quanto riguarda i criteri di cui al punto 175, il concetto di aree contigue fa riferimento a unità amministrative locali (LAU) (84) intere o a un gruppo di LAU (85). Si riterrà che un gruppo di LAU formi una zona contigua se ciascuna zona del gruppo ha un confine amministrativo in comune con un’altra zona del gruppo (86).

    177.

    Il rispetto della copertura in termini di popolazione consentita per ciascuno Stato EFTA-SEE sarà accertato sulla base dei dati più recenti sulla popolazione totale residente nelle zone interessate, pubblicati dall’ufficio statistico nazionale.

    7.4.   Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti

    178.

    L’Autorità ritiene che le intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti debbano tener conto della natura e del grado di disparità tra i livelli di sviluppo nelle diverse zone del SEE. Pertanto, le intensità massime di aiuto dovrebbero essere superiori nelle «zone a» rispetto alle «zone c».

    7.4.1.   Intensità massime di aiuto nelle «zone a»

    179.

    L’intensità di aiuto per le grandi imprese situate nelle «zone a» non deve superare:

    1)

    il 50 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è inferiore o uguale al 55 % della media SEE;

    2)

    il 40 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è superiore al 55 % e inferiore o uguale al 65 % della media SEE;

    3)

    il 30 % nelle regioni statistiche di livello 2 il cui PIL pro capite è superiore al 65 % della media SEE.

    180.

    […].

    181.

    Le intensità di aiuto di cui al punto 179 possono essere maggiorate nelle zone di cui alle sezioni 7.4.4 e 7.4.5, se l’intensità di aiuto per le grandi imprese della zona interessata non supera il 70 %.

    7.4.2.   Intensità massime di aiuto nelle «zone c»

    182.

    L’intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare:

    1)

    il 20 % nelle zone scarsamente popolate e nelle zone (regioni statistiche di livello 3 o loro parti) che hanno un confine territoriale con un paese al di fuori del SEE o dell’EFTA;

    2)

    il 15 % nelle «ex zone a»;

    3)

    il 10 % nelle «zone c non predefinite» con un PIL pro capite superiore al 100 % della media SEE e un tasso di disoccupazione inferiore al 100 % della media SEE;

    4)

    il 15 % nelle altre «zone c non predefinite».

    183.

    Nelle «ex zone a» l’intensità di aiuto pari al 15 % di cui al punto 182, paragrafo 2), può essere aumentata di un massimo di 5 punti percentuali nel periodo fino al 31 dicembre 2024.

    184.

    Nel caso di una «zona c» contigua ad una «zona a», le intensità di aiuto di cui al punto 182 nelle regioni statistiche di livello 3 o in parti di queste regioni all’interno di detta «zona c» che sono contigue alla «zona a» possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali.

    185.

    Le intensità di aiuto di cui al punto 182 possono essere maggiorate anche nelle zone di cui alla sezione 7.4.5.

    7.4.3.   Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI

    186.

    Le intensità di aiuto descritte nelle sottosezioni 7.4.1 e 7.4.2 possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (87).

    7.4.4.   Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (88)

    187.

    […] (89).

    7.4.5.   Maggiorazione delle intensità di aiuto per le regioni che registrano una perdita di popolazione

    188.

    Le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.1 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali e le intensità massime di aiuto di cui alla sottosezione 7.4.2 possono essere maggiorate di 5 punti percentuali per le regioni statistiche di livello 3 che hanno registrato una perdita di popolazione superiore al 10 % nel periodo 2009-2018 (90).

    7.5.   Notifica delle carte degli aiuti a finalità regionale e relativa valutazione

    189.

    Successivamente all’adozione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato EFTA-SEE notifica all’Autorità un’unica carta degli aiuti a finalità regionale che sarà valida dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Ogni notifica deve includere le informazioni di cui all’allegato V.

    190.

    L’Autorità esaminerà, per ciascuno Stato EFTA-SEE, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite nei presenti orientamenti, adotterà una decisione che la approva. Tutte le carte degli aiuti a finalità regionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE e formano parte integrante dei presenti orientamenti.

    7.6.   Modifiche

    7.6.1.   Riserva di copertura in termini di popolazione

    191.

    Uno Stato EFTA-SEE può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato EFTA-SEE in questione, assegnato dall’Autorità (91), e la copertura per le zone «a» e «c» designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato EFTA-SEE.

    192.

    Lo Stato EFTA-SEE che decide di costituire una tale riserva può, in qualsiasi momento, utilizzarla per aggiungere nella sua carta nuove «zone c» fino a raggiungimento del massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato EFTA-SEE può utilizzare gli ultimi dati socioeconomici forniti da Eurostat o dall’ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

    193.

    Lo Stato EFTA-SEE deve informare l’Autorità ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove «zone c», prima di introdurre tali modifiche.

    7.6.2.   Revisione di medio termine

    194.

    Nel 2023 verrà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale, basata su dati statistici aggiornati. Entro giugno 2023 l’Autorità comunicherà i dettagli relativi a tale revisione intermedia.

    8.   MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

    195.

    Nella notifica di cui al punto 189, uno Stato EFTA-SEE può anche includere una modifica della propria carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 (92) per sostituire le zone ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 con le zone ammissibili agli aiuti nella carta che deve essere approvata dall’Autorità ai sensi del punto 190 dei presenti orientamenti. La carta degli aiuti a finalità regionale riveduta sarà valida dalla data di adozione della decisione dell’Autorità relativa alla modifica notificata della carta 2014-2021 fino al 31 dicembre 2021. In tale decisione verranno inoltre indicate le intensità massime di aiuto applicabili nelle zone ammissibili agli aiuti ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2021 modificata, che corrisponderanno alle intensità massime di aiuto stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. La carta modificata costituirà parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in linea con il punto 157 di tali orientamenti.

    196.

    Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono modificati come segue:

    1)

    il punto 20, lettera q), è sostituito dal seguente:

    «“carta degli aiuti a finalità regionale”: elenco delle aree designate da uno Stato EFTA-SEE conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti o negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2022, e approvato dall’Autorità;»;

    2)

    dopo il punto 161 è inserito il seguente punto 161 bis:

    «5.6.3.    Modifica sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2022

    161 bis.

    Uno Stato EFTA-SEE può chiedere la modifica della propria carta degli aiuti a finalità regionale conformemente alla sezione 7.6 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2022.».

    9.   APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

    197.

    L’Autorità applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale soggette a obbligo di notifica che sono state concesse o che si prevede di concedere dopo il 31 dicembre 2021.

    198.

    Le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o delle misure di aiuto che saranno concessi dopo il 31 dicembre 2021 non possono essere considerate complete fintanto che l’Autorità non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato EFTA-SEE interessato, a norma delle disposizioni della sottosezione 7.5.

    199.

    L’attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale. Risulta pertanto necessario valutare se tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti (93) — tra cui i regimi di aiuti agli investimenti e i regimi di aiuti al funzionamento — la cui validità sarà prorogata oltre il 2021 continuino ad essere giustificati ed efficaci.

    200.

    Per questi motivi, l’Autorità propone agli Stati EFTA-SEE le seguenti opportune misure ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3:

    1)

    gli Stati EFTA-SEE devono limitare l’applicazione di tutti i regimi di aiuti regionali esistenti agli aiuti destinati ad essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2021;

    2)

    gli Stati EFTA-SEE devono modificare ogni altro regime esistente di aiuti orizzontali che preveda un trattamento specifico per gli aiuti a progetti nelle regioni assistite, in modo da assicurare che gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 siano conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell’aiuto;

    3)

    gli Stati EFTA-SEE devono confermare l’accettazione delle misure di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) entro il 31 dicembre 2021.

    10.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

    201.

    Conformemente al protocollo 3 e alla decisione n. 195/04/COL dell’Autorità (94) (95), gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a presentare all’Autorità relazioni annuali.

    202.

    Gli Stati EFTA-SEE devono conservare una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto. Gli Stati EFTA-SEE devono conservare tale documentazione per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e devono metterla a disposizione dell’Autorità, su richiesta.

    11.   REVISIONE

    203.

    L’Autorità può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’UE e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo.

    (*)  I presenti orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1). Gli orientamenti della Commissione non sono strumenti legislativi e non devono pertanto essere integrati nell’accordo SEE dal Comitato misto SEE.

    (1)  Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE, comunemente note come «zone a», tendono ad essere le più svantaggiate all’interno del SEE in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, ovvero le «zone c», sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore. Tenuto conto del PIL pro capite relativamente elevato degli Stati EFTA-SEE, nessuna regione di questi Stati può attualmente beneficiare della deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE.

    (2)  […]

    (3)  I presenti orientamenti riguardano gli aiuti concessi all’interno del SEE dagli Stati EFTA-SEE, ossia l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Nei riferimenti agli «Stati membri» l’Autorità include il territorio dell’Irlanda del Nord, come convenuto nel «Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord» allegato all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

    (4)  I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

    (5)  Gli Stati EFTA-SEE possono identificare queste zone in una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base dei criteri di cui alla sezione 7.

    (6)  Cfr. sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 17, e sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 20.

    (7)  Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T-380/94, ECLI:EU:T:1996:195, punto 54.

    (8)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del controllo dell’adeguatezza del 30 ottobre 2020 [SWD(2020) 257 final].

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 [COM(2019) 640 final].

    (10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 marzo 2020 [COM(2020) 102 final].

    (11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 [COM(2020) 67 final].

    (12)  […].

    (13)  Sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final], la Commissione ha inoltre incluso nei propri orientamenti disposizioni specifiche per agevolare il sostegno nel contesto del Fondo per una transizione giusta (JTF), in linea con i principi di coesione. Tali disposizioni non figurano nei presenti orientamenti in quanto, al momento della loro adozione, il modo in cui il Fondo sarebbe stato trattato nell’ambito dell’accordo SEE non era sufficientemente chiaro per poter stabilire condizioni. In funzione dell’evoluzione futura, l’Autorità potrebbe valutare la possibilità di rivedere i presenti orientamenti riguardo a questi e ad altri punti.

    (14)  Sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final], la Commissione ha inoltre incluso nei propri orientamenti disposizioni specifiche per agevolare il sostegno nel contesto del Fondo per una transizione giusta (JTF), in linea con i principi di coesione. Tali disposizioni non figurano nei presenti orientamenti in quanto, al momento della loro adozione, il modo in cui il Fondo sarebbe stato trattato nell’ambito dell’accordo SEE non era sufficientemente chiaro per poter stabilire condizioni. In funzione dell’evoluzione futura, l’Autorità potrebbe valutare la possibilità di rivedere i presenti orientamenti riguardo a questi e ad altri punti.

    (15)  GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1.

    (16)  Come definito nell’allegato VI.

    (17)  «Lignite»: lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

    (18)  «Carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

    (19)  […].

    (20)  […].

    (21)  Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti (cfr. gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, GU L 318 del 24.11.2016, pag. 17, e supplemento SEE n. 66 del 24.11.2016, pag. 1).

    (22)  Orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 49, e supplemento SEE n. 27 dell’8.5.2014, pag. 1).

    (23)  L’Autorità valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell’energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU L 131 del 28.5.2015, pag. 1, e supplemento SEE n. 30 del 28.5.2015, pag. 1).

    (24)  […].

    (25)  […].

    (26)  […].

    (27)  NACE è un acronimo derivato dal titolo francese «Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes» (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) utilizzato per designare le varie le classificazioni statistiche delle attività economiche nell’Unione europea. Cfr. regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Il regolamento è integrato nell’allegato XXI dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2007 (GU L 266 dell’11.10.2007, pag. 25, e supplemento SEE n. 48 dell’11.10.2007, pag. 18).

    (28)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 35, e supplemento SEE n. 62 del 15.10.2015, pag. 1). Come precisato al punto 23 dei suddetti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

    (29)  Cfr. sentenza del 13 settembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56, e comunicazione dell’Autorità sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

    (*)  Si veda in questo contesto anche la nota 3.

    (30)  Ai fini dei presenti orientamenti la nozione di prodotto comprende anche i servizi.

    (31)  […].

    (32)  Nei presenti orientamenti l’espressione «regione statistica» è utilizzata al posto dell’acronimo «NUTS» che figura negli orientamenti della Commissione. L’acronimo NUTS deriva dal titolo «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato dal regolamento delegato 2019/1755 della Commissione (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1). Tale regolamento non è stato integrato nell’accordo SEE. Tuttavia, al fine di disporre di definizioni comuni a fronte di una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) e gli istituti nazionali dei paesi candidati e l’EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano stabilite analogamente alla classificazione NUTS. I dati utilizzati nei presenti orientamenti si basano sulla nomenclatura del 2021.

    (33)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 94/06/COL, del 19 aprile 2006, che modifica per la cinquantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 62, e supplemento SEE n. 6 del 5.2.2009, pag. 1).

    (34)  […].

    (35)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell’accordo SEE al punto 1 j dell’allegato XV dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2014 (GU L 342 del 27.11.2014, pag. 63, e supplemento SEE n. 71 del 27.11.2014, pag. 61).

    (36)  La concessione di attrezzature in prestito d’uso ai fornitori consiste nell’acquisto (o autoproduzione) di macchine, strumenti o attrezzature e relativi software da parte di un’impresa (a livello di gruppo), che sono acquistate (o prodotte) non per essere utilizzate in uno dei locali dell’impresa (a livello di gruppo), ma per essere messe a disposizione di fornitori selezionati per la produzione di prodotti da fabbricare nei loro locali, che fungeranno da prodotti intermedi per il processo produttivo dell’impresa. Le attrezzature concesse in prestito d’uso restano di proprietà dell’impresa acquirente, ma sono messe a disposizione del fornitore per le attività assegnate e alle condizioni definite in un contratto di fornitura o in un accordo analogo. Queste attrezzature sono legate a operazioni ben definite di lavorazione o assemblaggio in uno o più locali dell’impresa (a livello di gruppo) e spesso devono essere restituite al proprietario al completamento dell’ordine o alla scadenza o risoluzione di un contratto quadro.

    (37)  Secondo la definizione di cui al punto 19, paragrafi 13 e 14.

    (38)  Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, punti da 94 a 116.

    (39)  Cfr. allegato VII.

    (40)  L’obbligo di mantenere l’investimento nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI) non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella zona interessata per il periodo minimo previsto. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi per sostituire detti impianti o macchinari.

    (41)  […].

    (42)  Ciò non accade ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, delle garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché del sostegno pubblico concesso nell’ambito della norma «de minimis».

    (43)  Gli aiuti ad hoc sono soggetti alle stesse condizioni degli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime, salvo ove diversamente indicato.

    (44)  Questi investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti che sono sostenibili senza aiuti supplementari.

    (45)  Gli scenari controfattuali sono descritti al punto 64.

    (46)  Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

    (47)  Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l’investitore si aspetta di ricevere nel corso dell’intera durata dell’investimento, ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

    (48)  Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull’andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l’autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione di calcoli ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione di entrate impreviste).

    (49)  Cfr. sezione 7.4 sulle carte degli aiuti a finalità regionale.

    (50)  Espresso come equivalente sovvenzione lordo.

    (51)  Idem.

    (52)  Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l’aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d’investimento e controfattuali.

    (53)  Il requisito secondo cui l’intensità massima di aiuto ammissibile per progetto deve essere calcolata in anticipo dalla prima autorità che concede l’aiuto non si applica quando l’aiuto è concesso nel quadro di regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali. In tali casi, le verifiche relative al cumulo non sono di norma possibili al momento della concessione dell’aiuto e dovrebbero essere effettuate al momento dell’erogazione dell’aiuto.

    (54)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259) o un regolamento recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) applicabile al periodo di programmazione 2021-2027, a seconda di quello che si applica a un determinato investimento iniziale.

    (55)  Anche quando sono notificati regimi di aiuti al funzionamento che prorogano le misure di aiuto esistenti.

    (56)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (57)  Ciò potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l’aiuto falsi il funzionamento degli strumenti economici messi in atto per internalizzare tali esternalità negative (ad esempio incidendo sui segnali di prezzo forniti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE o da uno strumento analogo).

    (58)  L’Autorità valuterà questo aspetto in termini di volume e di valore, tenendo conto della congiuntura.

    (59)  Per verificare tale aspetto, si dovrebbe utilizzare il massimale standard di aiuto applicabile nelle «zone c» che confinano con «zone a», indipendentemente dalle intensità di aiuto maggiorate, conformemente al punto 184.

    (60)  Per i progetti di investimento che comportano la produzione di vari prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto.

    (61)  Tra le barriere all’ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione e le barriere all’accesso alle reti e alle infrastrutture. Se l’aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario è già insediato in qualità di operatore, l’eventuale presenza di barriere all’ingresso può intensificarne il potenziale considerevole potere di mercato e quindi aggravare i possibili effetti negativi.

    (62)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

    (63)  «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

    (64)  Secondo la definizione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1299/2013.

    (65)  Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell’anno per il quale è stato concesso l’aiuto corrisponderà alla data della concessione.

    (66)  Sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione «Common methodology for State aid evaluation», Bruxelles, 28.5.2014 [SWD(2014) 179 final] o eventuali documenti che lo sostituiscono.

    (67)  Anche le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale.

    (68)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

    (69)  Questo massimale è fissato sulla base dei dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2018. Il massimale corrisponderà al 48,00 % dell’UE-27 2020 – (Unione europea – 27 paesi (dal 2020)].

    (70)  Sentenza del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, causa 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, punto 19, sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, causa C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, punto 15, e sentenza del 7 marzo 2002Italia/Commissione, causa C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, punto 77.

    (71)  […].

    (72)  In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in SpA.

    (73)  I dati si riferiscono al periodo 2016-2018. In tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite in relazione alla media SEE, i dati si basano sulla media dei dati regionali Eurostat per il 2016-2018 (aggiornati il 23.3.2020).

    (74)  Germania/Commissione, causa 248/84, op. cit., punto 19.

    (75)  […].

    (76)  Questo aspetto della rete di sicurezza si applica alla Germania, all’Irlanda, a Malta e alla Slovenia.

    (77)  Tale copertura minima in termini di popolazione si applica alla Danimarca e al Lussemburgo.

    (78)  Questa soglia si riduce a 50 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE che hanno una copertura per le «zone c non predefinite» inferiore a 1 milione di abitanti o a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE la cui popolazione è inferiore a 1 milione di abitanti.

    (79)  I calcoli relativi alla disoccupazione dovrebbero basarsi sui dati regionali pubblicati dall’ufficio statistico nazionale, utilizzando la media degli ultimi tre anni per i quali tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale). Salvo ove diversamente indicato nei presenti orientamenti, il tasso di disoccupazione rispetto alla media nazionale è calcolato su tale base.

    (80)  Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un PIL pro capite inferiore o uguale alla media SEE, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.

    (81)  Per calcolare se tali isole o zone contigue hanno un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale, gli Stati EFTA-SEE possono utilizzare i dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute.

    (82)  Questa soglia si riduce a 25 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE che hanno una «copertura c» non predefinita inferiore a 1 milione di abitanti, a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA-SEE la cui popolazione complessiva è inferiore a 1 milione di abitanti o a 5 000 abitanti per le isole o zone contigue caratterizzate da un isolamento geografico simile.

    (83)  Ai fini dell’applicazione del criterio 5, gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che la zona sta attraversando importanti cambiamenti strutturali o che si trova in una fase di grave declino relativo, sulla base di un raffronto tra la situazione delle zone interessate con quella di altre zone nello stesso Stato EFTA-SEE o in altri Stati del SEE, prendendo in considerazione indicatori socioeconomici riguardanti le statistiche strutturali sulle imprese, i mercati del lavoro, i conti delle famiglie, la formazione o altri indicatori analoghi. A tal fine, gli Stati EFTA-SEE possono fare riferimento ai dati forniti dagli uffici statistici nazionali o da altre fonti riconosciute. […].

    (84)  Le unità amministrative locali (LAU) sono definite nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755. Come indicato nella nota 30, tale regolamento non è stato integrato nell’accordo SEE. Tuttavia, al fine di disporre di definizioni comuni a fronte di una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) e gli istituti nazionali dei paesi candidati e dell’EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano stabilite analogamente alla classificazione NUTS.

    (85)  Lo Stato EFTA-SEE può tuttavia designare parti di una LAU, a condizione che la popolazione della LAU interessata superi la soglia minima richiesta per le zone contigue ai sensi dei criteri 1 o 5 (comprese le soglie di popolazione ridotte) e che la popolazione delle parti dei tale LAU sia pari almeno al 50 % della popolazione minima prevista dal criterio pertinente.

    (86)  Per le isole, le frontiere amministrative comprendono i confini marittimi con altre unità amministrative dello Stato EFTA-SEE interessato.

    (87)  Le intensità di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento.

    (88)  […].

    (89)  […].

    (90)  Cfr. allegato IV.

    (91)  Cfr. allegato I.

    (92)  La carta degli aiuti a finalità regionale approvata dall’Autorità ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 applicabile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2021.

    (93)  Le misure di aiuto attuate a norma del regolamento generale di esenzione per categoria non sono considerate regimi di aiuto esistenti. I regimi di aiuti attuati in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 non sono considerati regimi di aiuti esistenti, tranne quando sono ritenuti tali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della parte II di detto protocollo.

    (94)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3. La versione consolidata della decisione è consultabile all’indirizzo: https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/2017-Consolidated-version-of-Dec-195-054-COL--002-.pdf

    (95)  […].


    ALLEGATO I

    Copertura degli aiuti a finalità regionale per Stato EFTA-SEE, 2022-2027

    Norvegia

    Regione statistica

    PIL pro capite

    Percentuale di popolazione nazionale

    «Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

    NO021, NO022 Innlandet

    7,30  %

    NO061, NO062 Trøndelag

    8,66  %

    NO071 Nordland

    4,60  %

    NO072, NO073 Troms og Finnmark

    4,58  %

    «Zone c non predefinite»

    6,87  %

    Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027

    32,02  %


    Islanda

    Regione statistica

    PIL pro capite

    Percentuale di popolazione nazionale

    «Zone c predefinite» (zone scarsamente popolate)

    IS00 Islanda

    100  %

    Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027

    100  %


    Liechtenstein

    Regione statistica

    PIL pro capite

    Percentuale di popolazione nazionale

    «Zone c non predefinite»

    7,50  %

    Copertura totale in termini di popolazione 2022-2027

    7,50  %


    ALLEGATO II

    […]

    […].


    ALLEGATO III

    Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati EFTA-SEE della copertura per le «zone c non predefinite»

    L’Autorità calcola la copertura per le «zone c non predefinite» per ciascuno Stato EFTA-SEE applicando il seguente metodo:

    1)

    l’Autorità identifica le regioni statistiche di livello 3 degli Stati EFTA-SEE che non rientrano in nessuna delle seguenti zone:

    «zone a» ammissibili di cui all’allegato I;

    «ex zone a» di cui all’allegato I;

    zone scarsamente popolate di cui all’allegato I.

    2)

    Tra le regioni statistiche di livello 3 individuate nella fase 1, l’Autorità identifica quelle con:

    un PIL pro capite (1) inferiore o uguale alla soglia di disparità del PIL nazionale pro capite (2); o

    un tasso di disoccupazione (3) superiore o uguale alla soglia di disparità del tasso di disoccupazione (4) oppure superiore o uguale al 150 % della media nazionale; o

    un PIL pro capite inferiore o uguale al 90 % della media SEE; o

    un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 125 % della media SEE.

    3)

    La ripartizione della «copertura c» per le «zone c non predefinite» per uno Stato EFTA-SEE i (A i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa come percentuale della popolazione SEE):

    A i = p i /P × 100

    dove:

    p i è la popolazione (5) delle regioni statistiche di livello 3 nello Stato EFTA-SEE i identificato nella fase 2.

    P è la somma della popolazione delle regioni statistiche di livello 3 e delle regioni NUTS 3 identificate nella fase 2 nei presenti orientamenti e in quelli della Commissione rispettivamente.


    (1)  I valori relativi al PIL pro capite contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2016-2018.

    (2)  La soglia di disparità del PIL nazionale pro capite di uno Stato EFTA-SEE i (TG i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del PIL nazionale pro capite):

    (TG) i  = 85 × [(1 + 100/g i )/2)

    dove: g i è il PIL pro capite dello Stato EFTA-SEE i, espresso come percentuale della media SEE.

    (3)  I valori relativi al tasso di disoccupazione contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2017-2019. Tuttavia questi dati non contengono informazioni a livello 3 e sono quindi utilizzati i dati relativi alla disoccupazione della regione di livello 2 in cui si trovano le regioni di livello 3 in questione.

    (4)  La soglia di disparità del tasso di disoccupazione di uno Stato EFTA-SEE i (TU i ) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa in percentuale del tasso nazionale di disoccupazione):

    (TU) i  = 115 × [(1 + 100/u i )/2)

    dove: u i è il livello di disoccupazione nazionale dello Stato EFTA-SEE i, espresso come percentuale della media SEE.

    (5)  I dati relativi alla popolazione delle regioni di livello 3 sono calcolati in base ai dati sulla popolazione usati da Eurostat per calcolare il PIL regionale pro capite per il 2018.


    ALLEGATO IV

    Metodo per definire le zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 7.4.5

    Conformemente al punto 188, gli Stati EFTA-SEE possono individuare le zone che registrano una perdita di popolazione come segue:

    gli Stati EFTA-SEE devono individuare le zone assistite a livello di regioni statistiche di livello 3 ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE;

    devono essere utilizzati i dati Eurostat sulla densità di popolazione relativi alla popolazione per il periodo 2009-2018, sulla base dell’ultima classificazione delle regioni statistiche disponibile;

    gli Stati EFTA-SEE devono dimostrare che nel periodo 2009-2018 si è verificata una perdita di popolazione superiore al 10 %;

    se la classificazione delle regioni statistiche è stata modificata nel corso dei dieci anni precedenti, gli Stati EFTA-SEE devono utilizzare i dati sulla densità di popolazione registrati nel periodo di tempo più lungo disponibile.

    Gli Stati EFTA-SEE devono includere le zone così individuate al momento della notifica di cui al punto 189.


    ALLEGATO V

    Informazioni da fornire al momento della notifica di una carta degli aiuti a finalità regionale

    1)

    Gli Stati EFTA-SEE sono tenuti a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile:

    «zone a»;

    «ex zone a»;

    zone scarsamente popolate;

    zone a bassissima densità demografica;

    […];

    zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 7.4.5;

    «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 1;

    «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 2;

    «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 3;

    «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 4;

    «zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 5.

    2)

    Per ciascuna categoria, gli Stati EFTA-SEE forniscono le seguenti informazioni relative ad ogni zona proposta:

    identificazione della zona (usando il codice delle regioni statistiche di livello 2 o 3 della regione, il codice LAU delle zone che costituiscono le zone contigue o altre denominazioni ufficiali delle unità amministrative in questione);

    l’intensità di aiuto proposta nella zona per il periodo 2022-2027 oppure, per le «ex zone a», per i periodi 2022-2024 e 2025-2027 (indicando, se del caso, le eventuali maggiorazioni dell’intensità di aiuto di cui ai punti 180, 181, 183 o 184, 185 e 186);

    la popolazione totale residente nella zona interessata, come specificato al punto 177.

    3)

    Per la designazione delle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica, gli Stati EFTA-SEE devono fornire sufficienti elementi di prova del rispetto delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 169.

    4)

    Per le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato EFTA-SEE deve fornire sufficienti elementi di prova del rispetto di tutte le condizioni applicabili di cui ai punti 175, 176 e 177.

    ALLEGATO VI

    Definizione dell’industria siderurgica

    Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria siderurgica» si intende la produzione di uno o più dei seguenti prodotti:

    a)

    ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

    b)

    prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

    c)

    prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

    d)

    prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

    e)

    tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.


    ALLEGATO VII

    Informazioni che devono figurare nel modulo di domanda di aiuto agli investimenti a finalità regionale

    1.

    Informazioni sul beneficiario dell’aiuto:

    Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE).

    Dichiarazione attestante che non si tratta di un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

    Dichiarazione che descrive in dettaglio gli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri investimenti nella stessa regione statistica di livello 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento. Dichiarazione relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità.

    Dichiarazione indicante se il beneficiario ha chiuso un’attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data della presente domanda.

    Dichiarazione indicante se il beneficiario ha intenzione di chiudere detta attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni successivi al completamento dell’investimento sovvenzionato.

    Per gli aiuti concessi nell’ambito di un regime di aiuti: dichiarazione e impegno di non delocalizzazione.

    2.

    Informazioni sull’investimento da finanziare:

    Breve descrizione dell’investimento.

    Breve descrizione dei previsti effetti positivi sull’area di intervento (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde (1) e digitale dell’economia della regione).

    Base giuridica (nazionale, del SEE o entrambe) applicabile.

    Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell’investimento.

    Luogo o luoghi di esecuzione dell’investimento.

    3.

    Informazioni sul finanziamento dell’investimento:

    Costi di investimento e altri costi associati, analisi costi-benefici della misura di aiuto notificata.

    Totale dei costi ammissibili.

    Importo dell’aiuto necessario per realizzare l’investimento.

    Intensità di aiuto.

    4.

    Informazioni sulla necessità dell’aiuto e sull’impatto previsto:

    Breve descrizione della necessità dell’aiuto e del suo impatto sulla decisione sull’investimento o sull’ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull’investimento o sull’ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti.

    Dichiarazione attestante l’assenza di un accordo irreversibile tra il beneficiario e i contraenti in vista della realizzazione dell’investimento.


    (1)  Comprese, se pertinenti, informazioni che indichino se l’investimento è ecosostenibile ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13) o di altre metodologie comparabili.


    ALLEGATO VIII

    Informazioni di cui al punto 136

    Le informazioni sulle singole aggiudicazioni di cui al punto 136, paragrafo 2), degli orientamenti devono comprendere quanto segue:

    Nome del singolo beneficiario degli aiuti (1)

    Nome

    Identificativo del beneficiario

    Categoria del beneficiario degli aiuti al momento della domanda:

    PMI

    grande impresa

    Regione statistica in cui è ubicato il beneficiario degli aiuti, a livello II o inferiore

    I settori o le attività principali del beneficiario degli aiuti per l’aiuto in questione, identificati dal gruppo NACE (codice numerico a tre cifre) (2)

    Elemento di aiuto espresso come importo intero in valuta nazionale

    Se diverso dall’elemento di aiuto, l’importo nominale dell’aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (3)

    Strumento di aiuto (4):

    sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito

    prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile

    garanzia

    agevolazione o esenzione fiscali

    finanziamento del rischio

    altro (si prega di specificare)

    Data di concessione e data di pubblicazione

    Obiettivo dell’aiuto

    Nome delle autorità che concedono gli aiuti

    Eventualmente, nome dell’entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati

    Numero di riferimento della misura di aiuto (5).


    (1)  Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l’accordo dell’Autorità - Orientamenti dell’Autorità sul segreto d’ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 27, e supplemento SEE n. 29 dell’8.6.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Il regolamento è integrato nell’allegato XXI dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2007 (GU L 266 dell’11.10.2007, pag. 25, e supplemento SEE n. 48 dell’11.10.2007, pag. 18).

    (3)  Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l’importo dell’investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l’importo di aiuto annuale per beneficiario degli aiuti. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 139. L’importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l’importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d’imposta, deve essere pubblicato il credito d’imposta massimo consentito e non l’importo effettivo, che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

    (4)  Se l’aiuto viene concesso tramite strumenti d’aiuto diversi, l’importo dell’aiuto va indicato per ciascun strumento.

    (5)  Fornito dall’Autorità nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 3.


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