This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022TN0737
Case T-737/22: Action brought on 24 November 2022 — Pumpyanskaya v Council
Causa T-737/22: Ricorso proposto il 24 novembre 2022 — Pumpyanskaya / Consiglio
Causa T-737/22: Ricorso proposto il 24 novembre 2022 — Pumpyanskaya / Consiglio
GU C 24 del 23.1.2023, p. 70–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/70 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2022 — Pumpyanskaya / Consiglio
(Causa T-737/22)
(2023/C 24/96)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare, ai sensi degli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (in prosieguo: i «criteri d’inserimento in elenco contestati»); |
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente (numero della voce 724); |
— |
condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE:
1. |
Motivo ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sul conflitto insanabile tra i criteri d’inserimento in elenco contestati e il principio di prevedibilità, i valori contenuti nella norma e lo Stato di diritto. |
2. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente. |
3. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome della ricorrente negli allegati degli atti impugnati. |
4. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dal secondo comma dell’articolo 296 TFUE. |
5. |
Quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà. |