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Document 62022CN0631

    Causa C-631/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 ottobre 2022 — J.M.A.R / C.N.N., SA

    GU C 24 del 23.1.2023, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 ottobre 2022 — J.M.A.R / C.N.N., SA

    (Causa C-631/22)

    (2023/C 24/32)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

    Parti

    Ricorrente: J.M.A.R

    Resistente: C.N.N., SA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, [del 27 novembre 2000], che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009 (2)), debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una norma nazionale che preveda come causa automatica di cessazione del contratto di lavoro la disabilità del lavoratore/della lavoratrice (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale, senza prospettive di miglioramento), senza che l’impresa abbia preventivamente adempiuto all’obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall’articolo 5 della direttiva, per preservare l’occupazione (o di dimostrare che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato).

    2)

    Se l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009), debbano essere interpretati nel senso che la cessazione automatica del contratto di lavoro di un lavoratore a causa della sua disabilità (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale), senza che l’impresa abbia preventivamente adempiuto all’obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall’articolo 5 della direttiva per preservare l’occupazione (o di dimostrare preventivamente che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato), integra una discriminazione diretta, anche quando siffatta cessazione derivi da una norma giuridica nazionale.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

    (2)  Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU 2010, L 23, pag. 35).


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