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Document 62022CN0027

    Causa C-27/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 gennaio 2022 — Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    GU C 128 del 21.3.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 128 del 21.3.2022, p. 5–5 (GA)

    21.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 128/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 gennaio 2022 — Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    (Causa C-27/22)

    (2022/C 128/15)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft

    Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Questioni pregiudiziali

    a)

    Se le sanzioni irrogate in tema di pratiche commerciali scorrette, ai sensi della normativa interna attuativa della direttiva 2005/29/Ce (1), siano qualificabili alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale;

    b)

    se l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vada interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno Stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell’impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale;

    c)

    se la disciplina di cui alla Direttiva 2005/29, con particolare riferimento agli articoli 3 paragrafo 4 e 13 paragrafo 2 lettera e), possa giustificare una deroga al divieto di «ne bis in idem» stabilito dall’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (successivamente incorporata nel Trattato sull’Unione Europea dall’ articolo 6 TUE) e dall’articolo 54 della convenzione di Schengen.


    (1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU 2005, L 149, pag. 22).


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