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Document 62021TN0668

Causa T-668/21: Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Siremar/Commissione

GU C 2 del 3.1.2022, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/42


Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Siremar/Commissione

(Causa T-668/21)

(2022/C 2/58)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo e A. Moriconi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 17 giugno 2021, con riferimento ai articoli 2 e 3;

in subordine, annullare gli articoli 5 e 6 della decisione che ordinano il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE, nonché degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata è incorsa in un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, anche con riferimento agli Orientamenti 2004, là dove ha concluso che l’aiuto per il salvataggio a Siremar sia stato prorogato illegalmente per un anno e sia incompatibile con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte.

Si fa valere a questo riguardo che il diritto all’esenzione fiscale controversa è subordinato alle condizioni definite in via generale per i procedimenti concorsuali.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione in relazione alla durata del procedimento e la conseguente illegittimità dell’ordine di recupero.

Si fa valere a questo riguardo che la procedura d’indagine che qui è oggetto di censura abbia avuto una durata eccessiva, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, nonché con i principi generali che sono di essi corollario.


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