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Document 62021TN0630
Case T-630/21: Action brought on 29 September 2021 — Çolakoğlu Metalurji and Çolakoğlu Dış Ticaret v Commission
Causa T-630/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione
Causa T-630/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione
GU C 471 del 22.11.2021, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/60 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione
(Causa T-630/21)
(2021/C 471/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Turchia), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (Istanbul) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32); |
— |
condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), commessa nell’applicare un adeguamento per una commissione (fittizia) sul prezzo all’esportazione e, più precisamente:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel richiedere il pagamento di dazi all’importazione per accettare un adeguamento relativo alla restituzione dei dazi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso nel rifiutare di eseguire un calcolo trimestrale del margine di dumping, con conseguente violazione della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).