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Document 62021TN0630

    Causa T-630/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/60


    Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione

    (Causa T-630/21)

    (2021/C 471/85)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Turchia), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (Istanbul) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32);

    condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), commessa nell’applicare un adeguamento per una commissione (fittizia) sul prezzo all’esportazione e, più precisamente:

    sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036, nella misura in cui l’adeguamento applicato per le commissioni eccede l’effettiva commissione corrisposta alla Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ;

    sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036, in quanto la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ non percepisce alcun margine commerciale;

    sull’errore manifesto di valutazione commesso nel considerare la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ come un agente che opera sulla base di commissioni, con conseguente violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel richiedere il pagamento di dazi all’importazione per accettare un adeguamento relativo alla restituzione dei dazi.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso nel rifiutare di eseguire un calcolo trimestrale del margine di dumping, con conseguente violazione della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


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