Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0033

    Causa T-33/21: Ricorso proposto il 22 gennaio 2021 — Romania / Commissione

    GU C 163 del 3.5.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 163/37


    Ricorso proposto il 22 gennaio 2021 — Romania / Commissione

    (Causa T-33/21)

    (2021/C 163/50)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane e L. Bațagoi, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), per quanto concerne le spese pari a un importo totale di EUR 18 717 475,08, effettuate dall’organismo pagatore riconosciuto in Romania e dichiarate nel quadro del FEASR, le quali rappresentano una rettifica forfettaria (25 %) applicata alle spese effettuate durante gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 per la misura 215, sotto misura 1a, del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) 2007-2013;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’esercizio illegittimo, da parte della Commissione, del potere di escludere taluni importi dal finanziamento dell’Unione sulla base dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in violazione degli articoli da 76 a 78 del regolamento n. 1605/2002, dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, dell’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 907/2014, nonché dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e buon andamento dell’amministrazione

    Dopo aver approvato i metodi di calcolo delle spese relative alla sotto misura 1a e i risultati di questa, mediante adozione della decisione di esecuzione C(2012)3529 final, recante approvazione della rettifica del programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità nel caso in cui, in seguito a una successiva verifica contabile, queste fossero state considerate in contrasto con l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005.

    Nel contempo, la Commissione avrebbe erroneamente concluso, in seguito allo svolgimento delle verifiche contabili, che i metodi di calcolo riguardanti i prezzi concernenti la sotto misura 1a avrebbero portato a una compensazione eccessiva dei beneficiari, violando in tal modo l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005.

    La Commissione avrebbe applicato erroneamente sia l’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 907/2014, sia i propri Orientamenti per il calcolo delle rettifiche finanziarie, quando ha stabilito il motivo per applicare le rettifiche e la natura delle rispettive rettifiche.

    La decisione impugnata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento, in un contesto in cui, adottando la decisione di esecuzione C(2012)3529 final, la Commissione avrebbe creato legittime aspettative sia in capo alle autorità rumene, sia in capo ai beneficiari, in relazione alla regolarità dei metodi di calcolo delle spese riguardanti la sotto misura 1a e dei suoi risultati.

    Con il suo comportamento, concretizzatosi in posizioni divergenti e nella risposta tardiva comunicata alle autorità rumene in relazione a una situazione di cui era essa stessa all’origine, la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    La Commissione non avrebbe formulato una motivazione sufficiente e adeguata, per quanto riguarda la sotto misura 1a, del fatto che i metodi di calcolo asseritamente errati costituirebbero una fattispecie corrispondente alle ipotesi disciplinate dall’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 907/2014, oppure irregolare, ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle rettifiche finanziarie, né in merito alla sua posizione oscillante riguardo alla qualificazione giuridica di metodi di calcolo asseritamente errati.


    (1)  GU 2020, L 390, pag. 10.


    Top