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Document 62021CN0772
Case C-772/21: Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lithuania) lodged on 14 December 2021 — ‘Brink’s Lithuania’ UAB v Lietuvos bankas
Causa C-772/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas
Causa C-772/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas
GU C 95 del 28.2.2022, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 95 del 28.2.2022, p. 6–6
(GA)
28.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas
(Causa C-772/21)
(2022/C 95/24)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«Brink’s Lithuania» UAB
Altra parte nel procedimento d’impugnazione: Lietuvos bankas
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 (1) debba essere interpretato nel senso che i requisiti minimi cui esso fa riferimento devono essere rispettati da un soggetto che opera con il contante che effettua controlli automatici di idoneità delle banconote in euro. |
2) |
Se, qualora, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, i requisiti minimi ivi menzionati siano applicabili solo ai fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote (ma non ai soggetti che operano con il contante), l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l’obbligo di rispettare tali requisiti minimi si applica a un soggetto che opera con il contante. |
3) |
Se i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, tenuto conto del fatto che essi sono pubblicati sul sito Internet della BCE, siano conformi al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e se essi siano vincolanti per i soggetti che operano con il contante e opponibili agli stessi. |
4) |
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, nella parte in cui prevede che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro siano pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto, sia contrario al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e sia pertanto invalido. |
(1) Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (BCE/2010/597) (GU 2010, L 267, pag. 1)