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Document 62021CN0772

    Causa C-772/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas

    GU C 95 del 28.2.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 95 del 28.2.2022, p. 6–6 (GA)

    28.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 95/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas

    (Causa C-772/21)

    (2022/C 95/24)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parti

    Ricorrente:«Brink’s Lithuania» UAB

    Altra parte nel procedimento d’impugnazione: Lietuvos bankas

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 (1) debba essere interpretato nel senso che i requisiti minimi cui esso fa riferimento devono essere rispettati da un soggetto che opera con il contante che effettua controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.

    2)

    Se, qualora, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, i requisiti minimi ivi menzionati siano applicabili solo ai fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote (ma non ai soggetti che operano con il contante), l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l’obbligo di rispettare tali requisiti minimi si applica a un soggetto che opera con il contante.

    3)

    Se i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, tenuto conto del fatto che essi sono pubblicati sul sito Internet della BCE, siano conformi al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e se essi siano vincolanti per i soggetti che operano con il contante e opponibili agli stessi.

    4)

    Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, nella parte in cui prevede che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro siano pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto, sia contrario al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e sia pertanto invalido.


    (1)  Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (BCE/2010/597) (GU 2010, L 267, pag. 1)


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