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Document 62021CN0418
Case C-418/21: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 9 July 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH v Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Causa C-418/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 9 luglio 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Causa C-418/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 9 luglio 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
GU C 471 del 22.11.2021, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 9 luglio 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
(Causa C-418/21)
(2021/C 471/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Convenuta e appellante: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Ricorrente e appellato: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Questioni pregiudiziali
1. |
In quali circostanze ricorrano altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), seconda alternativa, del regolamento n. 609/2013 (1), ossia: se ciò presupponga — oltre alla capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni menzionata nella prima alternativa — un aumento delle esigenze nutrizionali, a causa della malattia, che l’alimento deve soddisfare. oppure se sia sufficiente che il paziente tragga generalmente beneficio dall’assunzione di tale alimento perché sostanze in esso contenute contrastano il disturbo o ne alleviano i sintomi. |
2. |
Nel caso in cui si debba rispondere alla prima questione in quest’ultimo senso: se i «dati scientifici generalmente riconosciuti» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (2) presuppongano in ogni caso uno studio randomizzato, controllato verso placebo e in doppio cieco, che, pur non riguardando il prodotto in questione, fornisca almeno elementi a sostegno degli effetti dichiarati. |
(1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35).
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU 2016, L 25, pag. 30).