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Document 62020TB0452

    Causa T-452/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione [«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni juris – Bilanciamento degli interessi»]

    GU C 19 del 18.1.2021, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 19/53


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 — Facebook Ireland / Commissione

    (Causa T-452/20 R)

    («Procedimento sommario - Concorrenza - Richiesta di informazioni - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi»)

    (2021/C 19/58)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, e T. Oeyen, avvocato)

    Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Caviedes e C. Sjödin, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace).

    Dispositivo

    1)

    È sospesa l’esecuzione dell’articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace), nella parte in cui l’obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.

    2)

    Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell’indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell’informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.

    3)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.

    4)

    L’ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-452/20 R), è revocata.

    5)

    Le spese sono riservate.


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