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Document 62020CN0553

    Causa C-553/20: Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

    GU C 19 del 18.1.2021, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 19/38


    Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-553/20)

    (2021/C 19/40)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l’articolo 1, punto 6, lettera d), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (1);

    condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

    In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che la disposizione impugnata del regolamento 2020/1054 non possa essere separata dal resto di tale regolamento senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto il regolamento 2020/1054.

    Motivi e principali argomenti

    Avverso le disposizioni impugnate del regolamento 2020/1054 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

    1)

    Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), per aver determinato arbitrariamente i luoghi in cui i conducenti sono tenuti a riposare;

    2)

    motivo vertente sulla violazione dell'articolo 91, paragrafo 2, TFUE per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita vita e sull’occupazione in talune regioni e sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

    3)

    motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tener conto della situazione economica dei vettori;

    4)

    motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto per aver redatto una disposizione in termini imprecisi che non consentono di definire gli obblighi da essa derivanti;

    5)

    motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per violazione dei requisiti di protezione dell’ambiente.

    La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che la disposizione contestata viola il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che stabiliscono in quali luoghi dovrebbero riposare i conducenti, è stato violato il principio del libero utilizzo del tempo da parte dei conducenti durante il riposo, derivante dal regolamento n. 561/2006. Allo stesso tempo, sono stati imposti oneri eccessivi ai trasportatori su strada, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori, soprattutto di piccole e medie dimensioni, e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull'ambiente naturale. Gli effetti negativi dell'applicazione del provvedimento impugnato saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell'Unione Europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.


    (1)  GU 2020, L 249, pag. 1.


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