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Document 62020CN0536
Case C-536/20: Request for a preliminary ruling from the Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) lodged on 22 October 2020 — UAB Tiketa v M.Š., VšĮ Baltic Music
Causa C-536/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music
Causa C-536/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music
GU C 19 del 18.1.2021, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 19/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music
(Causa C-536/20)
(2021/C 19/26)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: UAB Tiketa
Resistenti: M.Š., VšĮ Baltic Music
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 (1) debba essere interpretata nel senso che una persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, può essere considerata un professionista tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/83 e, pertanto, una parte del contratto di vendita o del contratto di servizi contro cui il consumatore può proporre reclamo o agire in giudizio.
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2) |
Se l'obbligo di fornire informazioni e di metterle a disposizione del consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, debba essere interpretato e applicato in modo tale che l'obbligo di informare il consumatore è considerato correttamente assolto quando tali informazioni sono fornite nel regolamento dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito Internet tiketa.lt prima che il consumatore effettui il pagamento che conferma che ha preso conoscenza del regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi e si impegna a rispettarlo in quanto parte integrante dei termini e delle condizioni dell’operazione da concludere mediante un cosiddetto accordo «click-wrap», vale a dire barrando attivamente una specifica casella nel sistema online e cliccando su uno specifico link.
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