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Document 62020CN0536

Causa C-536/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music

GU C 19 del 18.1.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 22 octobre 2020 — UAB Tiketa / M.Š., VšĮ Baltic Music

(Causa C-536/20)

(2021/C 19/26)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: UAB Tiketa

Resistenti: M.Š., VšĮ Baltic Music

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 (1) debba essere interpretata nel senso che una persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, può essere considerata un professionista tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/83 e, pertanto, una parte del contratto di vendita o del contratto di servizi contro cui il consumatore può proporre reclamo o agire in giudizio.

1.1.

Se, ai fini dell'interpretazione della nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, sia rilevante la circostanza che la persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, tutte le informazioni relative al professionista principale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2011/83.

1.2.

Se l'intermediazione debba essere considerata palese qualora la persona coinvolta nel processo di acquisto dei biglietti, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, fornisca il nome e la forma giuridica del professionista principale, nonché l'informazione che il professionista principale assume la piena responsabilità dell'evento, della sua qualità, del suo contenuto e delle relative informazioni fornite, indicando che agisce solo quale distributore di biglietti e in qualità di mandatario palese.

1.3.

Se la nozione di professionista definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 possa essere interpretata nel senso che, tenuto conto del rapporto giuridico di duplice servizio (distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi) tra le parti, tanto il venditore del biglietto quanto l'organizzatore dell'evento possono essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto stipulato con un consumatore.

2)

Se l'obbligo di fornire informazioni e di metterle a disposizione del consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, debba essere interpretato e applicato in modo tale che l'obbligo di informare il consumatore è considerato correttamente assolto quando tali informazioni sono fornite nel regolamento dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito Internet tiketa.lt prima che il consumatore effettui il pagamento che conferma che ha preso conoscenza del regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi e si impegna a rispettarlo in quanto parte integrante dei termini e delle condizioni dell’operazione da concludere mediante un cosiddetto accordo «click-wrap», vale a dire barrando attivamente una specifica casella nel sistema online e cliccando su uno specifico link.

2.1.

Se, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione di tale obbligo, rilevi la circostanza che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e che non vi sia una successiva conferma del contratto contenente tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 su un supporto durevole, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83.

2.2.

Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, le informazioni fornite nel regolamento dell'intermediario relativo alla prestazione di servizi formino parte integrante del contratto a distanza, a prescindere dal fatto che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e/o non vi siano ulteriori conferme del contratto su un supporto durevole.


(1)  GU 2011 L 304, pag. 64.


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