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Document 62020CA0277

    Causa C-277/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Procedimento promosso da UM [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di «patto successorio» – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie]

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/8


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Procedimento promosso da UM

    (Causa C-277/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «patto successorio» - Ambito di applicazione - Contratto traslativo di proprietà mortis causa - Articolo 83, paragrafo 2 - Scelta della legge applicabile - Disposizioni transitorie)

    (2021/C 471/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: UM

    con l’intervento di: HW in qualità di amministratore della successione di ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.


    (1)  GU C 313 del 21.9.2020.


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