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Document 62019TN0648
Case T-648/19: Action brought on 26 September 2019– Nike European Operations Netherlands and Converse Netherlands v Commission
Causa T-648/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione
Causa T-648/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione
GU C 413 del 9.12.2019, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/57 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione
(Causa T-648/19)
(2019/C 413/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi) e Converse Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e D. Colgan, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata, ossia la decisione della Commissione del 10 gennaio 2019 di avviare un procedimento di indagine formale nel caso relativo all’aiuto di Stato SA.51284 (2018/NN) – Paesi Bassi – Possibile aiuto di Stato a favore di Nike (1); e |
— |
condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE e degli articoli 1, lettere d), ed e), e 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (2), recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del principio di parità di trattamento, a causa di un errore di diritto nella valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto delle misure contestate. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, e 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1, e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione dell’affermazione secondo cui le misure contestate presentano tutti gli elementi di un aiuto di Stato, in particolare della ragione per cui sarebbero da considerarsi selettive. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’avvio prematuro di un procedimento di indagine formale e dell’insufficienza di motivazione sull’esistenza dell’aiuto di Stato, malgrado non vi fossero ostacoli alla prosecuzione dell’esame preliminare. |
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag.9)