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Document 62019TN0648

Causa T-648/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione

GU C 413 del 9.12.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/57


Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione

(Causa T-648/19)

(2019/C 413/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi) e Converse Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e D. Colgan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata, ossia la decisione della Commissione del 10 gennaio 2019 di avviare un procedimento di indagine formale nel caso relativo all’aiuto di Stato SA.51284 (2018/NN) – Paesi Bassi – Possibile aiuto di Stato a favore di Nike (1); e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE e degli articoli 1, lettere d), ed e), e 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (2), recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del principio di parità di trattamento, a causa di un errore di diritto nella valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto delle misure contestate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, e 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1, e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione dell’affermazione secondo cui le misure contestate presentano tutti gli elementi di un aiuto di Stato, in particolare della ragione per cui sarebbero da considerarsi selettive.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’avvio prematuro di un procedimento di indagine formale e dell’insufficienza di motivazione sull’esistenza dell’aiuto di Stato, malgrado non vi fossero ostacoli alla prosecuzione dell’esame preliminare.


(1)  GU 2019, C 226, pag. 31

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag.9)


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