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Document 62019CN0237

    Causa C-237/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 marzo 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    GU C 187 del 3.6.2019, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 187/46


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 marzo 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    (Causa C-237/19)

    (2019/C 187/50)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

    Resistente: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto ii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (1), debba essere interpretato nel senso che, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto,

    a)

    è possibile esaminare se la forma sia necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito solamente sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure

    b)

    può essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.

    In altri termini, se si possa tenere conto del fatto che il pubblico rilevante è consapevole che la forma di cui si chiede la registrazione è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito.

    2)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell’acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.

    3)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), [punto iii)], della direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente da una forma

    a)

    che, per il suo carattere individuale, gode già della protezione conferita ai disegni e modelli, o

    b)

    il cui aspetto estetico conferisce di per sé un qualsiasi tipo di valore al prodotto.


    (1)  GU 2008, L 299, pag. 25.


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