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Document 62018TN0540

    Causa T-540/18: Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Irlanda)/Commissione

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/49


    Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Irlanda)/Commissione

    (Causa T-540/18)

    (2018/C 399/64)

    Lingua processuale: inglese

    Parti

    Ricorrenti: ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlanda) e ASL Airlines (Irlanda) Ltd (Swords) (rappresentanti: N. Travers, Senior Counsel, e H. Kelly, K. McKenna e R. Scanlan, Solicitors)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare la convenuta responsabile, ai sensi dell’articolo 268 TFUE nonché dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, del danno subito dalle ricorrenti, per un importo pari a circa 263,6 milioni di EUR, o per ogni altro importo che il Tribunale giudicherà appropriato, derivante dall’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, caso COMP/M.6750 — UPS/TNT Express, con la quale essa ha vietato la concentrazione tra la UPS e la TNT Express NV e, pertanto, dalla violazione da parte della Commissione del diritto della ASL a una buona amministrazione;

    condannare la convenuta a corrispondere gli interessi di mora dal giorno della pronuncia della sentenza del Tribunale che statuirà sul presente ricorso fino al completo pagamento, al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, sulla somma di 263,6 milioni di EUR o su qualsiasi altra somma che il Tribunale giudicherà appropriata;

    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti chiedono il risarcimento del presunto danno subito a causa della decisione C(2013) 431 della Commissione, caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express (in prosieguo: la «decisione»), annullata dalla sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T-194/13, EU:T:2017:144).

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, secondo il quale la decisione è viziata da gravi violazioni di norme giuridiche a tutela dei singoli, ivi incluse le ricorrenti, con la diretta conseguenza che alle ricorrenti è stata preclusa la possibilità di realizzare i profitti derivanti dagli accordi da loro stipulati nel novembre 2012.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che con la sua condotta, improntata a una grave inosservanza delle corrette procedure di valutazione delle operazioni di concentrazione, in sede di esame dell’operazione di concentrazione notificata, che ha portato all’annullamento della decisione, si è a tal punto discostata da un approccio consono ai diritti delle ricorrenti a una buona amministrazione e al dovere di diligenza da parte della convenuta nel compiere una siffatta valutazione, come garantiti dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 (1), dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dai principi generali del diritto dell’Unione, che essa ha violato le norme giuridiche destinate a tutelare i singoli direttamente interessati dalla decisione, ivi incluse le ricorrenti.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione è inoltre viziata da errori gravi e manifesti, che incidono sulla valutazione della convenuta in merito alla concentrazione notificata, come sostenuto dalla UPS nel suo ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto avverso la Commissione nella causa T-834/17 — ricorso sul quale, nell’interesse di una buona ed efficiente amministrazione della giustizia, le ricorrenti si fondano nei limiti di quanto necessario a corroborare la loro domanda di risarcimento danni — relativamente all’analisi della concentrazione dei prezzi, all’analisi dell’efficienza, alla valutazione della capacità concorrenziale di FedEx nonché alla valutazione dell’intensità della concorrenza, svolte dalla convenuta nella decisione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul diritto delle ricorrenti a un risarcimento in ragione della responsabilità extracontrattuale della convenuta, derivante dall’aver illegittimamente adottato la decisione e dall’aver impedito la concentrazione notificata, violando in tal modo la libertà d’impresa delle ricorrenti e il loro diritto di proprietà, come garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dai principi generali del diritto dell’Unione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che tali violazioni hanno a loro volta cagionato perdite in capo alle ricorrenti, in quanto, ove tali violazioni non si fossero verificate, le ricorrenti sarebbero state in grado di realizzare i profitti derivanti dagli accordi da esse stipulati nel novembre 2012, con la conseguenza che il risarcimento deve ora reintegrarle nella posizione in cui esse si sarebbero trovate in assenza dell’illegittimità della decisione e il presente ricorso risulta essere il solo mezzo di cui esse dispongono per ottenere un siffatto risarcimento.


    (1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU 2004, L 24, pag. 1).


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