This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TN0127
Case T-127/18: Action brought on 28 February 2018 — Cortina and FLA Europe v Commission
Causa T-127/18.: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione
Causa T-127/18.: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione
GU C 142 del 23.4.2018, p. 66–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/66 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione
(Causa T-127/18.)
(2018/C 142/84)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Cortina (Oudenaarde, Belgio) e FLA Europe (Oudenaarde) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74). |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo. |