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Document 62018TN0127

    Causa T-127/18.: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione

    GU C 142 del 23.4.2018, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/66


    Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione

    (Causa T-127/18.)

    (2018/C 142/84)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrenti: Cortina (Oudenaarde, Belgio) e FLA Europe (Oudenaarde) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo.


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