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Document 62018TB0703
Case T-703/18: Order of the General Court of 16 September 2019 — Poland v Commission (Action for annulment — European Social Fund — Operational programme ‘Knowledge Education Development’ — Letter notifying a final audit report — Act not amenable to review — Preparatory act — Inadmissibility)
Causa T-703/18: Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2019 – Polonia/Commissione («Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)
Causa T-703/18: Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2019 – Polonia/Commissione («Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)
GU C 399 del 25.11.2019, p. 62–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/62 |
Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2019 – Polonia/Commissione
(Causa T-703/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Fondo sociale europeo - Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” - Lettera di trasmissione della relazione finale di audit - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)
(2019/C 399/76)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e M. Siekierzyńska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 17 settembre 2018 con cui è stata trasmessa alla Repubblica di Polonia la relazione finale di audit vertente sul programma operativo «Conoscenza, istruzione e sviluppo».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. |
3) |
La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
4) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento. |