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Document 62018CN0766

Causa C-766/18 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

GU C 82 del 4.3.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/11


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Causa C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, M. J. Dairies EOOD

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), EU:T:2018:594 e accogliere la domanda di annullamento della ricorrente,

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale ha errato non avendo riconosciuto al marchio collettivo HALLOUMI lo status e la tutela appropriati disposti dal regolamento sul marchio dell’Unione europea per tali marchi collettivi, in violazione dell’articolo 74 del regolamento;

2.

In particolare, il Tribunale ha errato nell’applicare un approccio totalmente invariato nella valutazione del carattere distintivo del marchio collettivo HALLOUMI contrariamente agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 74, del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

3.

Il Tribunale ha erroneamente valutato e applicato gli effetti della sentenza della Corte nelle cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO («Tea Board»), e dell’ordinanza motivata nella causa C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/UAMI («HELLIM») e non ha adeguatamente ottemperato alla sentenza C-196/11 P, Formula One Licensing/UAMI, EU:C:2012:314 («F1»); e

4.

Il Tribunale erroneamente non ha rinviato la causa alle commissioni di ricorso per riesame alla luce del proprio giudizio secondo cui la quarta commissione di ricorso — anche secondo il punto di vista del Tribunale — ha effettuato almeno due errori nella valutazione del rischio di confusione. Così facendo ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e/o l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea.


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