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Document 62018CN0019

    Causa C-19/18 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla MS avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 maggio 2017, causa T-17/16, MS / Commissione

    GU C 83 del 5.3.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/16


    Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla MS avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 maggio 2017, causa T-17/16, MS / Commissione

    (Causa C-19/18 P)

    (2018/C 083/23)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: MS (rappresentante: L. Levi, avocate)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare l’ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 nella causa T-17/16;

    di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito del ricorso in primo grado dinanzi ad esso proposto ovvero, se la Corte dovesse ritenere che lo stato della causa le consente di decidere il ricorso, accogliere i capi della domanda proposti dalla ricorrente in primo grado, ossia:

    riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE;

    ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il supporto necessario della decisione di estromissione;

    ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento scorretto della Commissione, valutato equitativamente in EUR 20 000;

    ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla ricorrente e di reintegrarla nel Team Europe;

    condannare la convenuta alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto nella qualificazione giuridica del fondamento dell’azione di risarcimento proposta dinanzi al giudice di primo grado nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione di tale primo giudice.

    L’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto anche nella qualificazione giuridica della lettera d’intesa nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice. Quest’ultimo avrebbe snaturato il contenuto del fascicolo.


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