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Document 62018CA0133

    Causa C-133/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l’Action et des Comptes publics [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Rimborso dell’IVA — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 20 — Richiesta d’informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso — Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario — Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto]

    GU C 220 del 1.7.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 220/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l’Action et des Comptes publics

    (Causa C-133/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20 - Richiesta d’informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso - Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario - Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto)

    (2019/C 220/08)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal administratif de Montreuil

    Parti

    Ricorrente: Sea Chefs Cruise Services GmbH

    Resistente: Ministre de l’Action et des Comptes publics

    Dispositivo

    L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, dev’essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell’inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.


    (1)  GU C 166 del 14.5.2018.


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