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Document 62017CN0588
Case C-588/17 P: Appeal brought on 9 October 2017 by the Kingdom of Spain against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 20 July 2017 in Case T-143/15 Kingdom of Spain v European Commission
Causa C-588/17 P: Impugnazione proposta il 9 ottobre 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea
Causa C-588/17 P: Impugnazione proposta il 9 ottobre 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea
GU C 5 del 8.1.2018, pp. 21–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/21 |
Impugnazione proposta il 9 ottobre 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea
(Causa C-588/17 P)
(2018/C 005/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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accogliere il presente ricorso per cassazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017, emessa nella causa T-143/15, Regno di Spagna / Commissione europea (ECLI:EU:T:2017:534), nella parte relativa alla rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, per quanto riguarda l’importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22; |
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dichiarare l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 16 gennaio 2015, nella parte concernente la rettifica finanziaria presentata al Regno di Spagna, con la quale sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 23.1.2015, pagg. da 62 a 205/75), corrispondenti alle spese ammissibili relative a svantaggi naturali e a misure agroambientali del Programma di sviluppo rurale della comunità autonoma di Castilla e León, per quanto riguarda l’importo corrispondente alla quota di aiuto a favore delle zone che presentano svantaggi naturali, ammontante a EUR 1 793 798,22. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Snaturamento manifesto dei fatti Sussiste un manifesto snaturamento dei fatti nella misura in cui: i) come indicato e dimostrato dal Regno di Spagna nel suo ricorso, è stato concluso un accordo in seno all’organo di conciliazione relativo ai criteri di applicazione della rettifica finanziaria, ii) e nella misura in cui il Regno di Spagna ha dimostrato che le superfici foraggere che non dispongono di animali possano rientrare nell’ambito di applicazione delle misure controverse e, per tale motivo, essere oggetto delle rettifiche imposte dalla Commissione. |
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2. |
Errore di diritto relativo alla portata del valore degli accordi dell’organo di conciliazione, che comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver tenuto conto del valore e dell’efficacia degli accordi parziali intercorsi tra la Commissione e uno Stato membro in seno all’organo di conciliazione. Inoltre, il ragionamento del Tribunale comporta una violazione manifesta dei principi di buona amministrazione e di leale cooperazione, in quanto ha legittimato un’amministrazione a non tener conto, unilateralmente e senza alcuna spiegazione, degli accordi conclusi con uno Stato nell’ambito di una procedura di conciliazione, istituita legalmente proprio per consentire che la Commissione e gli Stati raggiungano un accordo. |
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3. |
Errore di diritto basato sul difetto di motivazione della sentenza impugnata Il Tribunale non si è pronunciato sul punto III.2.3 del ricorso per cassazione, nel quale si è fatta valere la sussistenza di una violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 (1), nonché del principio di proporzionalità, poiché i criteri presi in considerazione dalla Commissione per applicare la rettifica finanziaria includevano i beneficiari di aiuti a favore delle zone svantaggiate prive di superfici foraggere. |
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4. |
Errore di diritto relativo alla portata dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e al controllo giudiziale del principio di proporzionalità, nonché violazione del principio di buona amministrazione della giustizia Il Tribunale non ha effettuato il controllo giudiziale ad esso incombente ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento e in forza del principio di proporzionalità, e che consiste nel determinare se lo Stato abbia o meno adempiuto al suo obbligo di stabilire che la Commissione è incorsa in errore riguardo alle conseguenze finanziarie che devono essere dedotte dalla suddetta violazione. Esso non ha nemmeno verificato i dati forniti dal Regno di Spagna che dimostravano l’errore della Commissione. Il ragionamento del Tribunale comporta una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, in quanto non tiene conto del fatto che il Regno di Spagna ha determinato il numero di aziende assoggettate all’obbligo di conteggio del bestiame, e perché si è discostato dal dibattito processuale fissato dalle parti. |
(1) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (non più in vigore) (GU 2005, L 209, pag. 1).