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Document 62017CN0209

Causa C-209/17 P: Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NG avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-193/16, NG/Consiglio europeo

GU C 231 del 17.7.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/13


Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NG avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-193/16, NG/Consiglio europeo

(Causa C-209/17 P)

(2017/C 231/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NG (rappresentanti: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo;

pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-193/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte;

rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente.

Motivi e principali argomenti

1)

Difetto di motivazione;

2)

Mancato esame adeguato della questione se l’accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto;

3)

Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti;

4)

Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso;

5)

Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali;

6)

Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti;

7)

Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti;

8)

Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83.


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