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Document 62017CA0675

Causa C-675/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl (Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili — Poteri di verifica dello Stato membro ospitante)

GU C 44 del 4.2.2019, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl

(Causa C-675/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili - Poteri di verifica dello Stato membro ospitante))

(2019/C 44/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Appellante: Ministero della Salute

Appellato: Hannes Preindl

Dispositivo

1)

Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.

2)

L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.


(1)  GU C 52 del 12.2.2018.


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