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Document 62017CA0163
Case C-163/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 March 2019 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germany) — Abubacarr Jawo v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Dublin system — Regulation (EU) No 604/2013 — Transfer of the asylum seeker to the Member State responsible for examining the application for international protection — Concept of ‘absconding’ — Modalities of extending the time limit for transfer — Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Substantial risk of inhuman or degrading treatment on completion of the asylum procedure — Living conditions of beneficiaries of international protection in that Member State)
Causa C-163/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale — Nozione di «fuga» — Modalità di proroga del termine di trasferimento — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo — Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro]
Causa C-163/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Sistema di Dublino — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale — Nozione di «fuga» — Modalità di proroga del termine di trasferimento — Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo — Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro]
GU C 187 del 3.6.2019, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-163/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Sistema di Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale - Nozione di «fuga» - Modalità di proroga del termine di trasferimento - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo - Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro)
(2019/C 187/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Abubacarr Jawo
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giungo 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali autorità. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l’interessato può invocare l’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto. |
2) |
L’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento. |
3) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in applicazione dell’articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, nell’ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro. L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale. |