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Document 62016TN0891

Causa T-891/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

GU C 63 del 27.2.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/32


Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

(Causa T-891/16)

(2017/C 063/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto ha omesso di definire la propria posizione sul reclamo delle ricorrenti del 5 giugno 2014, concernente l’aiuto di Stato concesso per il finanziamento del collegamento fisso della cintura di Fehmarn;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del procedimento, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di possibile eccesso di compensazione nell’ambito delle tariffe ferroviarie non commerciali che devono essere pagate dall’operatore ferroviario nazionale danese DSB al terzo in questione per l’utilizzo del collegamento fisso (fase di costruzione).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di uso gratuito di proprietà statale fornito al terzo interessato per la costruzione del collegamento fisso (fase di costruzione).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di garanzie statali al terzo interessato in quanto ciò non era autorizzato nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di apporti di capitale al terzo interessato oltre gli importi autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di finanziamenti statali a favore del terzo interessato mentre la decisione relativa alla progettazione aveva autorizzato unicamente la concessione di garanzie statali (fase di progettazione).

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di finanziamenti statali a favore del terzo interessato oltre il budget autorizzato nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell’aiuto di Stato nella forma di vantaggi fiscali a favore del terzo interessato che non erano stati autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).


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