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Document 62016CA0676

    Causa C-676/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — CORPORATE COMPANIES s.r.o. / Ministerstvo financí ČR [Rinvio pregiudiziale — Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Direttiva 2005/60/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, lettera a) — Oggetto sociale di un’impresa consistente nella vendita di società commerciali già iscritte nel registro delle imprese e costituite al solo fine di essere vendute — Vendita realizzata mediante la cessione della partecipazione dell’impresa nella società già costituita]

    GU C 83 del 5.3.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — CORPORATE COMPANIES s.r.o. / Ministerstvo financí ČR

    (Causa C-676/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Direttiva 2005/60/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, lettera a) - Oggetto sociale di un’impresa consistente nella vendita di società commerciali già iscritte nel registro delle imprese e costituite al solo fine di essere vendute - Vendita realizzata mediante la cessione della partecipazione dell’impresa nella società già costituita])

    (2018/C 083/06)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Nejvyšší správní soud

    Parti

    Ricorrente: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

    Convenuto: Ministerstvo financí ČR

    Dispositivo

    L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita.


    (1)  GU C 86 del 20.3.2017.


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