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Document 62015TN0750

    Causa T-750/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e a./Commissione

    GU C 59 del 15.2.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 59/47


    Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e a./Commissione

    (Causa T-750/15)

    (2016/C 059/54)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein, K. Dingemann e M. Kottmann, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione C(2014) 5081 final della Commissione europea, del 23 luglio 2014, nel procedimento concernente l’aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 [Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014; in prosieguo: l’«EEG 2014»] — Riforma della legge sull’energia rinnovabile — nella parte in cui essa qualifica come aiuti di Stato la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento di cui all’articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell’EEG 2014 e la dichiara, al punto 5, secondo trattino (pag. 79), conforme al mercato interno solo fino al 31 dicembre 2017;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla mancanza di vantaggio selettivo a favore di determinate imprese

    Con il loro primo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata qualifica a torto la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento energetico (articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell’EEG 2014) come misura selettiva e, quindi, come aiuto di Stato.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’assenza di risorse economiche statali

    Con il loro secondo motivo le ricorrenti sostengono che l’incentivo delle energie rinnovabili finanziato mediante la sovrattassa EEG non sarebbe alimentato solo con risorse statali, ma anche con risorse private. Né la riscossione né l’utilizzo della sovrattassa EEG sarebbero soggetti al controllo costante dello Stato — come richiede la giurisprudenza. Peraltro, la normativa di cui trattasi non graverebbe proprio sui bilanci statali, in quanto il volume complessivo della sovrattassa EEG non sarebbe ridotto dall’esenzione dell’autoapprovvigionamento mediante impianti esistenti.


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