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Document 62015TN0708
Case T-708/15: Action brought on 3 December 2015 — Cham and Bena Properties v Council
Causa T-708/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio
Causa T-708/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio
GU C 59 del 15.2.2016, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/31 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio
(Causa T-708/15)
(2016/C 059/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione delle ricorrenti ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire il danno subito dalle ricorrenti mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità; |
— |
disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalle ricorrenti; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi principali e un motivo subordinato, vertenti sul danno che esse avrebbero subito e la responsabilità del quale graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità degli atti adottati dal Consiglio, in quanto quest’ultimo sarebbe venuto meno al suo obbligo di prudenza e di diligenza basando le sue decisioni di includere le ricorrenti su motivi vaghi ed imprecisi, e ciò nonostante la giurisprudenza che gli impone di motivare con precisione le sue decisioni e ignorando il suo obbligo di audizione preliminare al mantenimento delle ricorrenti negli elenchi di sanzioni. Peraltro, le misure restrittive adottate nei confronti delle ricorrenti sarebbero ingiustificate e sproporzionate e violerebbero il loro diritto alla reputazione e il loro diritto di proprietà. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul danno morale che le ricorrenti avrebbero subito in quanto la loro inclusione negli elenchi di sanzioni avrebbe leso la loro reputazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sui danni materiali subiti dalle ricorrenti a causa della loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle misure restrittive, in quanto per tale fatto esse avrebbero perso numerosi contratti e numerose fonti di reddito. |
4. |
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla responsabilità oggettiva dell’Unione europea per i danni causati alle ricorrenti in seguito alla loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle sanzioni nei confronti della Siria. |