Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0698

    Causa T-698/15 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Juha Tapio Silvan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, causa F-83/14, Silvan/Commissione

    GU C 59 del 15.2.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 59/28


    Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Juha Tapio Silvan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, causa F-83/14, Silvan/Commissione

    (Causa T-698/15 P)

    (2016/C 059/31)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

    Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare e statuire che:

    la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015, causa F-83/14, (Tapio Silvan/Commissione) è annullata;

    emanando nuove disposizioni,

    dichiarare e statuire che:

    la decisione di non promuovere il ricorrente è annullata;

    la Commissione è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla ricevibilità dei motivi dedotti e degli elementi di prova prodotti, diviso in tre parti:

    Prima parte, vertente sulla violazione delle norme di procedura e su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella dichiarazione di irricevibilità del motivo attinente all'assenza di esame comparativo dei meriti da parte dell’AIPN;

    Seconda parte, vertente sull'errore di diritto commesso dal TFP nella mancata valutazione degli elementi di prova prodotti dal ricorrente a dimostrazione dell'assenza di esame comparativo da parte dell’AIPN in tutte le fasi della procedura di promozione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 e sull'assenza di un esame comparativo dei meriti, diviso in due parti:

    Prima parte, vertente, da un lato, sull'errore di diritto commesso dal TFP nell'ambito dell'analisi dei documenti prodotti e sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dalle parti, sull'assenza di controllo giurisdizionale effettivo, nonché sull'assenza di motivazione e, dall'altro, sull'errore di valutazione, sull'assenza di motivazione, sull'assenza di controllo giurisdizionale effettivo, nonché sullo snaturamento degli elementi di prova;

    Seconda parte, attinente, da un lato, all'errore di diritto nella valutazione dei motivi formulati dal ricorrente, dato che il TFP ha considerato che il ricorrente non ha sollevato un'eccezione di illegittimità delle disposizioni generali d'esecuzione (DGE) C(2011) 8190 dell'articolo 45 dello statuto, adottate dalla Commissione europea il 14 novembre 2011, in quanto nessun esame comparativo sarebbe previsto nella fase del Comitato paritario di promozione e, dall'altro, attinente all'errore di valutazione e allo snaturamento degli elementi di prova prodotti.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull'errore di valutazione nell'ambito dell'analisi dei meriti, diviso in due parti:

    Prima parte, attinente all'errore di diritto commesso dal TFP nella valutazione dell'onere della prova;

    Seconda parte, attinente all'errore di valutazione e allo snaturamento degli elementi di prova prodotti.


    Top