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Document 62015TA0630

    Causa T-630/15: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione («Aiuti di Stato — Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale della cintura di Fehmarn — Aiuti individuali — Decisione di non sollevare obiezioni — Decisione che accerta l’assenza di aiuti di Stato e che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di aiuti di Stato — Lesione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Requisiti di compatibilità — Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo — Necessità dell’aiuto — Effetto di incentivazione — Proporzionalità dell’aiuto — Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale — Obbligo di motivazione — Comunicazione relativa agli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»)

    GU C 82 del 4.3.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 82/37


    Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione

    (Causa T-630/15) (1)

    ((«Aiuti di Stato - Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale della cintura di Fehmarn - Aiuti individuali - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che accerta l’assenza di aiuti di Stato e che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di aiuti di Stato - Lesione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Requisiti di compatibilità - Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo - Necessità dell’aiuto - Effetto di incentivazione - Proporzionalità dell’aiuto - Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale - Obbligo di motivazione - Comunicazione relativa agli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»))

    (2019/C 82/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca) e Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Sandberg-Mørch e M.-E. Vitali, poi L. Sandberg-Mørch, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, L. Flynn e S. Noë, agenti)

    Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (Stoccarda, Germania) (rappresentante: T. Hohmuth, avvocato); e Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e J. Buendía Sierra, avvocati),

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning, poi J. Nymann-Lindegren, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione C(2015) 5023 final, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca), riguardante il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn (GU 2015, C 325, pag. 5).

    Dispositivo

    1)

    La decisione della Commissione C(2015) 5023 final, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca), riguardante il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn (GU 2015, C 325, pag. 5), è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure concesse dal Regno di Danimarca alla Femern A/S per la pianificazione, la costruzione e la gestione del collegamento fisso della cintura di Fehmarn.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Scandlines Danmark ApS e dalla Scandlines Deutschland GmbH.

    4)

    Il Regno di Danimarca, la Föreningen Svensk Sjöfart e la Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 59 del 15.2.2016.


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