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Document 62015TA0434
Case T-434/15: Judgment of the General Court of 8 May 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Non-contractual liability — Sufficiently serious breach of a rule of law conferring rights on individuals)
Causa T-434/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
Causa T-434/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
GU C 220 del 1.7.2019, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/30 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa T-434/15) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2019/C 220/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Taher, solicitor, M. Malek, QC, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e H. Marcos Fraile, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a motivo dell’inserimento dei loro nomi negli elenchi di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), all’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), all’allegato alla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), all’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), e all’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |