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Document 62015TA0434

Causa T-434/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

GU C 220 del 1.7.2019, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/30


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-434/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2019/C 220/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Taher, solicitor, M. Malek, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a motivo dell’inserimento dei loro nomi negli elenchi di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), all’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), all’allegato alla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), all’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), e all’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


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